COVID-19: Sanità animale e sicurezza alimentare

08.03.2020

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Aspetti da considerare nella gestione dell’emergenza da Coronavirus per quanto attiene l’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.

Il Ministero della Salute ha diffuso un documento con il quale interviene sull’emergenza coronavirus e nel quale sono specificate le indicazioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti a tutela degli allevatori, operatori e dei veterinari stessi anche per quanto attiene l’esigenza di garantire l’ approvvigionamento di derrate alimentari, nonché la movimentazione degli animali nei territori sottoposti a restrizione.

Il documento ribadisce che allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata COVID-19, dagli animali domestici all’uomo e attraverso gli alimenti. La sicurezza alimentare continua ad essere garantita secondo le norme vigenti e pertanto eventuali richieste di certificazioni in tal senso e non previste sono da considerarsi inappropriate.

Per quanto riguarda le attività veterinarie, di sicurezza alimentare, produttiva e zootecnica nelle zone soggette a restrizione per SARS-CoV-2, nella zona restrizione (“zona rossa”) si prevedono: attività veterinarie che possono essere differite poiché intervengono sulla situazione di rischio limitato e attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere ambientale.

Si precisa che queste disposizioni sono state emanate prima dell’entrata in vigore del Decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020.

Riteniamo quindi che, a maggior ragione, le attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere ambientale vengano applicate, per estensione, a tutta la nuova zona definita dal Decreto dell’8 marzo e, dunque, per quanto riguarda il Piemonte, alle province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Alessandria e Asti.

Per quanto riguarda le attività produttive e zootecniche che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali il decreto individua:

a) raccolta del latte

b) raccolta delle uova dagli allevamenti e dai centri di imballaggio

c) fornitura di alimenti per animali

d) fornitura di prodotti di origine animale e materiale germinale ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea

e) raccolta  e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale

f) fornitura di farmaci

g) ricevimento e lavorazioni delle carcasse derivanti  da macellazioni speciali d’urgenza nell’ambito delle aree sottoposte a restrizioni di movimentazione

h) gestione di reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento

i) gestione impianti di lavorazione / confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate di stoccaggio

j) gestione di impianti di lavorazione / confezionamento di alimenti deperibili

k) accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero.

Le disposizioni riguardano anche le movimentazioni da e verso le zone di restrizione SARS-CoV-2 di animali, ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea, che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale  e gestionali, quali:

a) spostamento di animali da vita e da macello finalizzato a evitare il sovraffollamento delle strutture nel rispetto e tutela del benessere animale

b) movimentazione di pulcini da incubatoi

c) cattura dei cani vaganti recupero di cani / gatti e altri animali feriti

d) macellazione di animali, comprese quelle d’urgenza.

 

Emergenza da Coronavirus: la circolare del Ministero della salute con le indicazioni per la sanità pubblica veterinaria e per la sicurezza alimentare

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