Aspetti da considerare nella gestione dell’emergenza da Coronavirus per quanto attiene l’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.
Il Ministero della Salute ha diffuso un documento con il quale interviene sull’emergenza coronavirus e nel quale sono specificate le indicazioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti a tutela degli allevatori, operatori e dei veterinari stessi anche per quanto attiene l’esigenza di garantire l’ approvvigionamento di derrate alimentari, nonché la movimentazione degli animali nei territori sottoposti a restrizione.
Il documento ribadisce che allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata COVID-19, dagli animali domestici all’uomo e attraverso gli alimenti. La sicurezza alimentare continua ad essere garantita secondo le norme vigenti e pertanto eventuali richieste di certificazioni in tal senso e non previste sono da considerarsi inappropriate.
Per quanto riguarda le attività veterinarie, di sicurezza alimentare, produttiva e zootecnica nelle zone soggette a restrizione per SARS-CoV-2, nella zona restrizione (“zona rossa”) si prevedono: attività veterinarie che possono essere differite poiché intervengono sulla situazione di rischio limitato e attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere ambientale.
Si precisa che queste disposizioni sono state emanate prima dell’entrata in vigore del Decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020.
Riteniamo quindi che, a maggior ragione, le attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere ambientale vengano applicate, per estensione, a tutta la nuova zona definita dal Decreto dell’8 marzo e, dunque, per quanto riguarda il Piemonte, alle province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Alessandria e Asti.
Per quanto riguarda le attività produttive e zootecniche che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali il decreto individua:
a) raccolta del latte
b) raccolta delle uova dagli allevamenti e dai centri di imballaggio
c) fornitura di alimenti per animali
d) fornitura di prodotti di origine animale e materiale germinale ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea
e) raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale
f) fornitura di farmaci
g) ricevimento e lavorazioni delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d’urgenza nell’ambito delle aree sottoposte a restrizioni di movimentazione
h) gestione di reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento
i) gestione impianti di lavorazione / confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate di stoccaggio
j) gestione di impianti di lavorazione / confezionamento di alimenti deperibili
k) accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero.
Le disposizioni riguardano anche le movimentazioni da e verso le zone di restrizione SARS-CoV-2 di animali, ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea, che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali, quali:
a) spostamento di animali da vita e da macello finalizzato a evitare il sovraffollamento delle strutture nel rispetto e tutela del benessere animale
b) movimentazione di pulcini da incubatoi
c) cattura dei cani vaganti recupero di cani / gatti e altri animali feriti
d) macellazione di animali, comprese quelle d’urgenza.