Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i Comuni montani, e per un massimo di 15 giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Le deroghe sono decise dai sindaci con propria ordinanza, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all’art. 182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l’abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Lo hanno deciso lo scorso 18 febbraio la terza e la quinta commissione consiliare, che, riunite congiuntamente in sede legislativa, hanno approvato una nuova legge presentata dalla Giunta e dai gruppi di maggioranza del Consiglio, che introduce questa possibilità per gli enti locali.
Il presidente della Giunta ha sottolineato come la Regione abbia voluto modificare la legge introdotta dall’amministrazione precedente adottando un criterio di buonsenso, per permettere alle migliaia di agricoltori piemontesi di poter svolgere serenamente il proprio lavoro.
Il vicepresidente e assessore alle Foreste ha spiegato come tale modifica normativa sia nata soprattutto dall’esigenza di sostenere l’economia agricola nelle zone montane e collinari, favorendo la corretta gestione dei terreni, nell’ottica anche di una prevenzione dei rischi idrogeologici e di un mantenimento delle coltivazioni agrarie tradizionali con valenza economica, sociale e paesaggistica. In particolare, ciò che si vuole evitare è che si vengano a creare situazioni di pericolo idrogeologico a causa di accumuli incontrollati di residui vegetali in zone destinate al deflusso dell’acqua.