La Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. DD-A18116 del 04/02/2020 rende noto lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal 6 febbraio 2020, su tutto il territorio piemontese, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.
Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 2.000, oltre alle sanzioni penali.
Link riferimento: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/incendi-boschivi
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