Dal 1° gennaio 2020 obbligo generalizzato dello “scontrino elettronico”. In ottemperanza al D.Lgs n. 127/2015 art. 2, c.1, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” (ex-art. 22 DR 633/72), per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), devono certificare i corrispettivi incassati tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate.
Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, albergatori, ristoratori, artigiani, per quanto riguarda il settore agricolo vi rientrano coloro che attualmente emettono ricevute fiscali: agriturismi e soggetti che effettuano vendite a privati consumatori.
Dal 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) appositamente programmato. Questo obbligo è già scattato per chi, nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020.
Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, ad esempio per un cambio merce.
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997. In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
Contributi per il “registratore telematico”
Per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa, solo per anni 2019 e 2020, è stato previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta. In particolare, il credito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
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