Dal 1° gennaio 2019 – chiarisce la Circolare del 10 aprile scorso dell’Agenzia delle Entrate – è in vigore un nuovo regime fiscale per i redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 (ossia: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni), nonché di piante officinali spontanee di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75.
Detto regime, rivolto alle persone fisiche, consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, pari a euro 100, a condizione che i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superino il limite annuo di euro 7.000.