La Gazzetta Ufficiale dell’UE n. L51I del 22 febbraio scorso ha pubblicato il Regolamento concernente l’innalzamento del limite degli aiuti di stato in de minimis.
Il provvedimento stabilisce l’aumento, secondo due linee.
A 20 mila euro del massimale triennale da poter concedere alle imprese. Il totale degli aiuti de minimis non deve comunque superare il massimale nazionale riportato in allegato I (700,4 milioni di euro per l’Italia, pari all’1,25% del valore della produzione agricola).
A 25 mila euro, su opzione degli Stati membri, a patto di rispettare delle seguenti due condizioni:
- Le misure de minimis che vanno a vantaggio di un unico comparto produttivo devono essere contenute entro un limite massimo settoriale di risorse fissato per Stato membro e pari al 50% del massimale riportato nell’Allegato II del regolamento (per l’Italia 840,5 milioni di euro, corrispondenti all’1,5% del valore della produzione agricola);
- Gli Stati interessati devono istituire un registro centrale nazionale degli aiuti de minimis.
L’aumento dei massimali entrerà in vigore il 14 marzo e potrà essere applicato retroattivamente agli aiuti che soddisfano tutte le condizioni. Il nuovo provvedimento e la sua efficacia retroattiva, assumono anche rilevanza in relazione alle misure di emergenza come aiuti di stato settoriali che il Governo sta ipotizzando in questi giorni per le crisi di particolari comparti come ad esempio quella del latte ovino. È stato confermato il chiarimento richiesto da Confagricoltura inerente la tempistica per computare i massimali triennali di aiuti a carico delle aziende beneficiarie: il nuovo articolo 3, par. 4 del regolamento confermerebbe integralmente quanto già previsto dal Regolamento n. 1408/2013 attualmente in vigore e cioè che “gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato… il diritto a ricevere gli aiuti”; e questo “indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti
de minimis all’impresa”.