In Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 75 che regola la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, con il riconoscimento, di fatto, del ruolo dell’erborista.
Il Consiglio dei ministri ha licenziato due decreti legislativi che introducono norme in materia di riorganizzazione delle competenze nel sistema di erogazione degli aiuti comunitari cui sono preposti l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e il sistema degli Organismi pagatori riconosciuti, nonché di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Il Governo ha proceduto ad aggiornare la norma in tema di piante officinali, redigendo uno schema di decreto legislativo riguardante la disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali, a maggior ragione dato che sono 7,8 milioni gli italiani che scelgono di utilizzare piante o estratti o spezie dall’utilizzo in cucina per insaporire i propri piatti al mantenimento del benessere psicofisico.
Il Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell’articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, entrerà in vigore l’8 Luglio 2018 e si compone di 8 articoli e fa proprie le conclusioni del Tavolo di filiera delle piante officinali, istituito nel 2013, e, tenendo conto delle normative europee, adegua la disciplina vigente dando un nuovo assetto al settore, in modo da favorirne la crescita e lo sviluppo e da valorizzare le produzioni nazionali, garantendo al contempo una maggiore trasparenza e conoscenza al consumatore finale.
In particolare, il decreto:
- fornisce una nuova definizione di piante officinali, prevedendo inoltre l’istituzione dei registri varietali delle specie di piante officinali, nei quali sono elencate le piante officinali ammesse alla commercializzazione e sono stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi;
- chiarisce in maniera inequivoca che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali sono considerate a tutti gli effetti attività agricole;
- disciplina la raccolta spontanea, in modo da evitare il depauperamento delle aree a questa destinate e da favorire una maggiore conoscenza delle stesse zone, delle piante e dell’ambiente in cui si sviluppano;
- stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, deve essere adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, che costituisce lo strumento programmatico strategico diretto a individuare gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di produzione e di prima trasformazione delle piante officinali, al fine di incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, di definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l’impresa agricola e di realizzare un coordinamento della ricerca nel settore;
- prevede, per le Regioni, la possibilità di istituire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali. Il testo ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, valorizza e tiene conto delle indicazioni delle Commissioni parlamentari competenti e delle osservazioni della Conferenza unificata, nonché, per la parte relativa all’istituzione di “Marchi collettivi di identificazione delle piante officinali” finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali, che costituisce una regola tecnica poiché reca disposizioni la cui osservanza è obbligatoria de jure, del parere della Commissione europea.
Nel dettaglio all’articolo 1 reca le definizioni e l’ambito di applicazione.
Le piante officinali, spiegate al comma 2 dell’articolo 1 di detto decreto, sono piante medicinali, aromatiche e da profumo; le alghe, i funghi macroscopici e i i licheni destinati agli stessi usi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, sarà definito l’elenco delle specie di piante officinali rientranti nell’applicazione del provvedimento in esame. Sono, invece, escluse da tale ambito la coltivazione delle piante officinali che rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (comma 5).
La normativa che attualmente regola la coltivazione delle piante officianali è particolarmente risalente, facendo capo alla legge n.99 del 1931 che con il provvedimento in esame, viene abrogata (art. 8).
Nella Analisi di impatto della regolamentazione si dà conto di come il settore delle piante officinali ha registrato un notevole aumento della domanda di prodotti legate alla sfera della salute e del benessere (senza dimenticare gli sviluppi dell’industria del packaging innovativo); a fronte di ciò si registra una produzione interna che soddisfa solo il 30% del fabbisogno mentre il restante 70% delle erbe consumate in Italia proviene dall’estero.
Tra i dati rilevanti del settore risulta rilevante il ruolo che all’interno della filiera delle piante officinali riveste la produzione biologica. Si ricorda che la XIII Commissione Agricoltura della Camera ha esaminato nel corso della XVII Legislatura la proposta di legge Sani 3864, recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali, di contenuto pressoché equivalente, svolgendo un ciclo di audizioni ed arrivando alla costituzione di un Comitato ristretto per l’adozione di un testo.
Al comma 5, viene precisato che il provvedimento non si applica quando la coltivazione riguardi piante officinali che rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R 9 ottobre 1990, n.309, recante Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
In particolare, l’art. 26, disciplinando le coltivazioni e le produzioni vietate, prevede che sia vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea.
Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
All’articolo 2 è stabilito che l’attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione in azienda delle piante è ammessa senza necessità di alcuna autorizzazione e richiama la necessità di seguire le “Good Agricultural and Collection Practice”(GACP), gli articoli a seguire disciplinano la raccolta delle piante officinali spontanee, istituiscono un Tavolo tecnico del settore delle piante officinali, con compiti di natura consultiva e di monitoraggio; l’istituzione di Registri varietali delle specie di piante officinali delineando la certificazione delle sementi, in linea con quanto previsto dalla legge 25 Novembre 1971 n. 1096 stabilendo quali adempimenti siano richiesti per garantire la tracciabilità del materiale sementiero e definendo le caratteristiche tecnologiche del materiale ammesso alla commercializzazione.
Le Regioni potranno istituire, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi che certifichino il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali.
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