Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 vi sono anche le nuove condizioni per accedere al bonus digitalizzazione previsto per gli esercizi ricettivi dall’art. 9 del DL n. 83/2014 (c.d. Decreto Cultura).
L’obiettivo dell’incentivo è quello di sostenere la competitività del settore del , favorendo la digitalizzazione, la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive. A tale scopo verrà concesso un credito d’imposta per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017, pari al 30% delle spese sostenute fino a un massimo di 12.500 €.
Soggetti beneficiari
Il credito di imposta è riconosciuto a:
- esercizi ricettivi:
- singoli (strutture alberghiere o extra-alberghiere come affittacamere, ostelli, case per vacanze, bed&breakfast);
- aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari (es. consorzi, reti di impresa, Atl e organismi e enti similari);
- agenzie di viaggio e tour operator “incoming”, ossia che si occupano di portare in Italia turisti dall’estero.
Tutti i soggetti di cui sopra devono svolgere attività ricettiva in via non occasionale.
Spese ammissibili
Il credito di imposta verrà concesso a fronte di investimenti in:
- impianti Wi-Fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente nelle strutture interessate.
Non rientrano nell’agevolazione, invece, le spese ed i costi relativi all’intermediazione commerciale.