L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1/2016 del 17.10.2016, ha diramato ulteriori specifiche e chiarimenti in materia di tracciabilità dei voucher con riferimento alle novità introdotte dal D. Lgs. n° 185 del 24/09/2016 in vigore dal 08/10/2016.
Riepiloghiamo di seguito tutti gli adempimenti ai quali i committenti imprenditori agricoli e non agricoli o professionisti che utilizzano voucher (lavoro occasionale accessorio) dovranno attenersi in maniera rigorosa.
Restano esclusi da tale obbligo i committenti privati e non imprenditori.
Committenti imprenditori agricoli:
- Acquisto ed attivazione del voucher mediante la procedura telematica Inps che potrà riferirsi ad un periodo di tempo fino ai 30 giorni successivi l’attivazione;
- Invio mediante posta elettronica, all’indirizzo e-mail voucher.cuneo@ispettorato.gov.it, almeno 60 minuti antecedenti l’inizio della prestazione della comunicazione contenente:
A) Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
B) Luogo nel quale avverrà la prestazione;
C) Durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni; - La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, pertanto dovrà essere effettuata una mail per ogni lavoratore a voucher;
- Le mail dovranno riportare in oggetto codice fiscale e ragione sociale del committente;
- Le mail non dovranno contenere allegati;
- Eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere trasmesse sempre a mezzo mail non oltre i 60 minuti prima delle attività di cui si riferiscono;
- Conservare copia delle e-mail trasmesse.
Committenti imprenditori NON agricoli:
- Acquisto ed attivazione del voucher mediante la procedura telematica Inps che potrà riferirsi ad un periodo di tempo fino ai 30 giorni successivi l’attivazione;
- Invio mediante posta elettronica, all’indirizzo e-mail voucher.cuneo@ispettorato.gov.it, almeno 60 minuti antecedenti l’inizio della prestazione della comunicazione contenente:
A) Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore;
B) Luogo nel quale avverrà la prestazione;
C) Il giorno d’inizio della prestazione;
D) L’ora di inizio e di fine della prestazione;
– La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, pertanto dovrà essere effettuata una mail per ogni lavoratore a voucher;
– Le mail dovranno riportare in oggetto codice fiscale e ragione sociale del committente;
– Le mail non dovranno contenere allegati;
– Eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere trasmesse sempre a mezzo mail non oltre i 60 minuti prima delle attività di cui si riferiscono;
– Conservare copia delle e-mail trasmesse.
La violazione degli obblighi imposti dalla normativa sopra riportata comporta l’applicazione della sanzione da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione. La sanzione non è diffidabile.
Per il periodo transitorio, dalla data di entrata in vigore della normativa sino ai chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il personale ispettivo terrà conto dell’assenza di indicazioni operative. Con apposito decreto, il Ministero potrà peraltro indicare modalità applicative della disposizione nonché ulteriori modalità di comunicazione ivi compreso l’invio tramite SMS al momento non operativo.