Il Tribunale di Mantova, in una vertenza insorta tra Confagricoltura e Confai, ha fatto ancora una volta chiarezza sui contratti di affitto in deroga (ex art. 45 legge 203/1982). Affinché i patti in deroga contenuti nei contratti di affitto siano validi le parti devono essere assistiti dalla “rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale”.
Se Confagricoltura è pienamente legittimata a prestare assistenza alle parti, non altrettanto lo sono altre organizzazioni che si dicono agricole, ma che in realtà associano imprese che prestano servizi a favore degli agricoltori e svolgono attività di natura commerciale e non imprenditoriale agricola.
Confagricoltura pertanto richiama l’attenzione dei propri associati, sia nella veste di affittuari che in quella, residuale, di proprietari che affittano, a NON firmare contratti di affitto quando la controparte non è assistita da un’organizzazione non legittimata. In tal caso il contratto non perde la sua efficacia, ma le norme in deroga ivi contenute non valgono e al loro posto subentrato le norme imperative della legge 203/82.
Per ulteriori informazioni rivolgetevi ai nostri uffici.
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