Esonero contributivo biennale per le assunzioni a tempo indeterminato

11.04.2016

agricoltori

Il 29 marzo 2016 è stata pubblicata sul sito dell’INPS la circolare n. 57 con la quale l’Istituto ha fornito indicazioni operative per beneficiare dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016).

Tale norma ha previsto uno sgravio contributivo della durata di 24 mesi, pari al 40% dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 (con un limite massimo di agevolazione fruibile per ciascun lavoratore di 3.250 euro.

Lo sgravio si applica anche al settore agricolo ma – a differenza di quanto previsto per gli altri settori – viene riconosciuto, su istanza dell’azienda, nei limiti di un budget annuale secondo l’ordine cronologico di presentazione.

ATTENZIONE! Si segnala che:

  • l’esonero del 40% ha la durata di 24 mesi e riguarda i soli contributi previdenziali (è pertanto regolarmente dovuta la contribuzione assistenziale INAIL) a carico dei datori di lavoro, e non può superare annualmente l’importo di 3.250 euro;
  • sono esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
  • non è possibile la fruizione dell’esonero nei seguenti casi:
    • per lavoratori assunti da qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione;
    • per lavoratori per i quali il beneficio in questione sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
    • per lavoratori già assunti nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge in commento dallo stesso datore di lavoro o da società controllate o collegate.
  •  per i datori di lavoro agricolo che assumono operai non è possibile la fruizione dell’esonero nei seguenti casi (cfr. circ. INPS n. 17 del 29/01/2015):
    • lavoratori che risultino occupati nel corso dell’anno 2015, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo
    • lavoratori che nel 2015 siano stati occupati a tempo determinato, ed iscritti negli elenchi nominativi, per un numero di giornate di lavoro superiore a 250;
  •  l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Si ricorda in proposito che, con riferimento agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015 (art. 1, c. 119, legge 190/2014), il Ministero del Lavoro si è formalmente pronunciato per l’incumulabilità tra l’esonero contributivo triennale e le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate, ritenendo applicabili solo queste ultime (in sostanza senza possibilità di opzione da parte del contribuente per l’una o l’altra agevolazione);
  •  il beneficio non comporta riflessi sotto il profilo delle prestazioni previdenziali giacché è previsto che, nonostante l’esonero contributivo, resti ferma l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche.

Le imprese agricole interessate sono invitate a rivolgersi con urgenza agli Uffici Paghe di Confagricoltura Cuneo per la presentazione delle istanze.

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