Il Patronato Enapa Cuneo di Confagricoltura ricorda che il 31 marzo 2016 scadrà il termine per presentare la domanda di indennità di disoccupazione agricola per le giornate 2015.
La disoccupazione agricola è un ammortizzatore sociale dedicato esclusivamente al comparto dei lavoratori in ambito rurale. La specificità temporale dei lavori agricoli è legata ovviamente al fatto che l’agricoltura, a differenza di altre mansioni, non può essere svolta durante tutto l’anno a causa delle mutevoli condizioni climatiche.
A chi spetta la disoccupazione agricola
Hanno diritto ad accedere al sostegno, come precisato dall’Inps, le seguenti categorie di lavoratori:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli con contratti a tempo indeterminato che lavorano per una parte determinata dell’anno.
Essere in possesso dei pre-requisiti tuttavia non è sufficiente. Per far si che la propria istanza venga regolarmente accettata è inoltre necessario:
- essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, relativamente all’anno per il quale si riferisce la domanda oppure avere comunque un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno in cui si chiede l’erogazione della disoccupazione agricola;
- avere almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Bisogna altresì essere iscritti da due anni negli elenchi agricoli oppure è possibile far valere l’iscrizione negli elenchi non agricoli precedenti ai 2 anni della domanda;
- aver versato almeno 102 contributi giornalieri nei due anni che precedono la domanda all’Inps. Nel calcolo sono computati anche i versamenti figurativi erogati dall’Istituto di Previdenza al lavoratore per maternità obbligatoria oppure per congedo parentale.
Diversamente da quanto accade per la NASpI l’intero ammontare garantito dalla disoccupazione agricola viene erogato in un’unica soluzione, dall’Inps, l’anno successivo rispetto all’evento di disoccupazione. Il Patronato Enapa precisa inoltre che il sostegno è garantito indipendentemente dall’accertamento dello status di disoccupazione al momento della domanda e dell’effettiva percezione.
A chi NON spetta la disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola NON spetta a:
- lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
- lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione: le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri); coloro che si dimettono per giusta causa.
A quanto ammonta la disoccupazione agricola
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante – precisa l’Inps – viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato, invece, l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Si ricorda, inoltre, che se si vuole fare richiesta esclusivamente della disoccupazione agricola è necessario presentarsi agli sportelli del Patronato muniti dei seguenti documenti:
- fotocopia di un documento in corso di validità e codice fiscale;
- codice IBAN per procede con l’accredito su c/c bancario postale o bancario;
- fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari o carta di soggiorno.
Se, invece, oltre alla disoccupazione agricola si vuole fare anche richiesta per gli assegni familiari è necessario presentare:
- Certificazione Unica 2015;
- Dichiarazione dei redditi 2014 del richiedente e dei familiari;
- Fotocopie dei codici fiscali del richiedente, del coniuge e dei figli minori o maggiorenni inabili.
Si ricorda che la documentazione e la domanda devono essere presentate personalmente dal richiedente.
Il Patronato Enapa Cuneo resta a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e fornire assistenza per ottenere l’indennità.
Contatti: Patronato Enapa Cuneo, via Bruno Caccia 4/6/8 (Cuneo) – Tel: 0171/692143 – Email: cuneo@enapa.it – Responsabile: Daniela Tumino