Il D. lgs n 81/2015 (cd codice dei contratti), emanato in attuazione della legge n 183/2014 (cd Jobs Act), tra le altre cose, ha ulteriormente rivisto la disciplina del lavoro accessorio (voucher).
Una delle novità di maggior rilievo in materia di voucher è rappresentata dalla disposizione (art 48, c 2, del citato d lgs n 81/2015) che ha reso strutturale la possibilità ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, anche in agricoltura, nel limite unico di 3 000 euro annui.
La circolare Inps n 170 del 13 ottobre 2015 affronta proprio le questioni relative alla compatibilità tra prestazioni di lavoro accessorio (nel limite di 3 000 euro per anno civile) e le variegate tipologie di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito esistenti (integrazioni salariali, indennità di disoccupazione, etc ), alcune delle quali peraltro recentemente oggetto di riordino con il Jobs Act. La circolare dell’Istituto ricomprende tra i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito utilizzabili tramite voucher non solo coloro che percepiscono le indennità di mobilità, la cassa integrazione guadagni e la NASpI, ma anche coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola.
Ne consegue che le imprese agricole con volume di affari superiore ai 7 000 euro annui possono avvalersi di prestazioni accessorie rese, oltre che da studenti fino a 25 anni di età e da pensionati, anche da soggetti che percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola (e, naturalmente, da soggetti che percepiscono l’indennità di mobilità, la cassa integrazione guadagni e la NASpI).
Si tratta di un chiarimento importante che in sostanza rende possibile l’utilizzo tramite voucher di soggetti che – essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge (iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e 102 contributi giornalieri nel biennio) – percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola.
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