È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il decreto relativo all’attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole sul territorio nazionale, di cui ai commi 139-142 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificati dall’articolo 4 bis del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con Legge 12 luglio 2024, n. 101. Il decreto ministeriale, che attua il registro conosciuto come “Granaio d’Italia”, regola il monitoraggio delle produzioni cerealicole a livello nazionale.
Si ricorda che i prodotti oggetto di registrazione sono i seguenti:
A. Frumento duro
B. Frumento tenero e frumento segalato
C. Granturco
D. Orzo
E. Farro
F. Segale
G. Sorgo
H. Avena
I. Miglio e scagliola
Tutti gli operatori sono tenuti a registrare i prodotti trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo alla realizzazione delle operazioni. La registrazione deve essere effettuata in forma cumulativa e aggregata per le operazioni di carico e scarico relative a quantità di singolo prodotto superiori a:
a) 30 tonnellate annue per il frumento duro
b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero
c) 80 tonnellate annue per il mais
d) 40 tonnellate annue per l’orzo
e) 60 tonnellate annue per il sorgo
f) 30 tonnellate annue per l’avena
g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola
Gli operatori possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per effettuare le operazioni di registrazione previste dal decreto.
Sono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro telematico:
• le aziende che svolgono prevalentemente attività di allevamento e produzione di mangimi
• gli operatori che utilizzano i prodotti per il reimpiego aziendale, anche a fini zootecnici
• le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati
• i cereali detenuti dalla filiera sementiera destinati alla semina o al reimpiego aziendale
• i prodotti trasferiti in strutture private o associative al momento della trebbiatura, per i quali la registrazione è a carico di chi gestisce tali strutture.
A partire dal 1° marzo 2025, i soggetti obbligati che non provvederanno a registrare i prodotti secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto, saranno soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria, con importo compreso tra i 500 e i 2.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi non rispetta le modalità di comunicazione e gestione del registro telematico, con un importo compreso tra i 2.000 e i 4.000 euro.
Il sistema per la gestione del registro è accessibile tramite il portale SIAN, previa autenticazione con identità digitale. Il sistema offre funzionalità per la registrazione online delle operazioni, la consultazione e stampa del registro, nonché la gestione dell’anagrafica fornitori/destinatari. Il nuovo assetto del registro “Granaio d’Italia”, semplificato dal “decreto legge agricoltura” e dalla sua conversione, bilancia le esigenze di monitoraggio delle disponibilità cerealicole nel mercato interno, comprese le produzioni e le importazioni, con la necessità di semplificazione della rilevazione.
Tra le semplificazioni previste, alcune richieste da Confagricoltura, si segnala la cadenza trimestrale delle rilevazioni, l’esenzione per i quantitativi inferiori a determinate soglie (variabili in base al prodotto), l’esclusione degli allevamenti dall’obbligo di registrazione, e l’esclusione delle produzioni consegnate immediatamente dopo la trebbiatura a strutture private o associative. Il sistema necessita ora di essere verificato in relazione agli oneri che comporta per gli operatori.
In allegato sono disponibili il decreto e le disposizioni generali.