Le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro sono, sfortunatamente, rischi cui tutti i lavoratori sono esposti. I danni permanenti derivanti da tali eventi rientrano nel sistema di indennizzo gestito dall’Inail, che prevede:
- una franchigia per postumi fino al 5% (riconoscimento del danno senza indennizzo economico);
- un indennizzo in capitale per postumi tra il 6% e il 15% (compensazione economica una tantum);
- una rendita mensile per postumi pari o superiori al 16%.
Considerando che tali postumi possono variare nel tempo, la normativa prevede un sistema di “revisioni”. Questo meccanismo ha l’obiettivo di adattare le prestazioni economiche alle reali condizioni del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale. Le revisioni possono essere avviate dall’Inail (revisione attiva) o su iniziativa del lavoratore (revisione passiva).
La legge stabilisce termini perentori per attivare il procedimento di revisione, validi sia per l’Inail che per l’assicurato:
- per gli infortuni, entro 10 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data dell’infortunio, in caso di danni sotto il 16% (indennizzo in capitale o franchigia);
- per le malattie professionali, entro 15 anni dalla decorrenza della rendita o dalla data di segnalazione, per danni al di sotto del 16% (indennizzo in capitale o franchigia inferiore al 6%). Eccezioni sono previste per malattie neoplastiche, silicosi, asbestosi e malattie infettive, per le quali la revisione può avvenire senza limiti di tempo.
All’interno dei termini stabiliti—decennale per gli infortuni e quindicennale per le malattie professionali—sono previste scadenze precise, valide sia per le revisioni disposte dall’Inail sia per le richieste di aggravamento da parte del lavoratore:
- per gli infortuni, possono essere effettuate sei revisioni nel decennio. Le prime quattro possono avvenire una volta l’anno, a condizione che tra una revisione e l’altra ci sia almeno un anno di intervallo. Successivamente, la revisione è possibile alla scadenza del settimo e del decimo anno;
- per le malattie professionali, la revisione può avvenire annualmente, seguendo sempre la regola dell’anno di intervallo tra le revisioni.
La domanda di revisione presentata dal lavoratore deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti il peggioramento e la percentuale di danno richiesta.
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