Con l’avvio della campagna vendemmiale molte aziende agricole si trovano nella necessità di fare ricorso a manodopera extra-aziendale.
Riteniamo quindi utile riepilogare le varie tipologie di rapporti che possono essere legittimamente instaurati fra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia. La ricerca di personale diventa ogni anno più difficoltosa, e crescono anche le attenzioni da mettere in atto per la gestione della sicurezza. È opportuno chiarire che le regole applicabili per la vendemmia valgono anche per tutti gli altri lavori, stagionali e non, svolti dalle imprese agricole.
L’anno 2024 è stato segnato da alcuni eventi che hanno inasprito controlli e pene in materia di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori. Il «Decreto Agricoltura» legge 101 del 12/7/2024, introduce la «Banca dati degli appalti in agricoltura», a cui devono iscriversi le imprese:
- Che svolgono attività di raccolta/cernita/imballaggio di prodotti agricoli
- Che effettuano attività di manutenzione agraria e forestale.
I requisiti e modalità di iscrizione alla banca dati devono ancora essere definiti con decreto interministeriale di prossima emissione.
A tale Banca dati avranno accesso: il personale ispettivo dell’INL (Ispettorato del Lavoro), del Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre a INPS e INAIL. Nell’attesa si invitano le aziende agricole che hanno deciso di esternalizzare parte del processo di coltivazione a prestare la massima attenzione nella scelta della ditta prestatrice di servizi.
E’ opportuno verificare la regolarità del personale impiegato dalla «cooperativa» ed il regolare versamento dei contributi e retribuzioni.
Cosa bisogna chiedere per verificare la regolarità delle ditte che prestano servizi?
- Controllare il primo giorno di lavoro che i lavoratori abbiano il contratto di assunzione e permesso di soggiorno
- Se nei giorni successivi si presentano soggetti diversi controllare i documenti ai «nuovi»
- Chiedere sempre alla ditta esecutrice: DURC e visura camerale
- Accertarsi che i lavoratori dispongano di abiti e calzature adeguate
- Chiedere alla ditta esecutrice di esibire il Piano Operativo di Sicurezza
- In caso di presenza sullo stesso vigneto di lavoratori della «cooperativa» e dei titolari/coadiuvanti o dipendenti interni redigere il DUVRI: Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza. (ad esempio quando la «cooperativa» è incaricata di staccare le uve, e il titolare con i dipendenti caricano il carro vendemmia e portano via le uve con mezzi agromeccanici)
Scambio di manodopera
Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall’art. 2139 c.c. che così recita:
“Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.”
Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell’art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per quanto attiene agli “usi” citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali CCIAA (non sono rilevati usi sul tema nella raccolta usi della CCIAA di Cuneo). In questo senso quindi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:
- Intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
- I soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
- Non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
- Le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- La prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o “connessa” che sia. In questo senso si è espresso anche l’INPS con la circolare n. 126 del 16.12.2009, fornendo ai propri ispettori le linee di indirizzo e le indicazioni operative per l’attività di vigilanza in agricoltura.
Prestazioni di parenti
L’art. 74 del D.Lgs 10.9.2003 n. 276 (Legge“Biagi”) nell’inquadrare le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, stabilisce testualmente:
“Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.
Sull’argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro con circolare prot. 37 del 10.6.2013; la circolare, riprendendo l’articolo citato, ribadisce che le prestazioni rese dai parenti o affini dell’imprenditore, in particolare pensionati e/o impiegati full-time presso altro datore di lavoro, devono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella gestione assicurativa di competenza né l’inquadramento come rapporto di lavoro subordinato. Viene specificato, altresì, che nei casi suddetti la collaborazione del familiare, ivi compreso il coniuge, si considera presuntivamente di natura occasionale e toccherà dunque al personale ispettivo dimostrare la sussistenza di una prestazione lavorativa in senso stretto solo con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”.
Lavoro occasionale stagionale
Il contratto di lavoro accessorio (ex VOUCHER), è stato sostituito dal 2023 dal nuovo contratto di lavoro stagionale occasionale. Si tratta di una forma di assunzione agevolata rivolta ai medesimi soggetti che potevano essere assunti con i Voucher:
- Pensionati
- Studenti
- Percettori NASPI, RDC, Cassa integrazione
Requisiti da rispettare
È possibile assumere solo soggetti rientranti nelle categorie sopraelencate, per quanto riguarda studenti e percettori di misure a sostegno del reddito non devono essere stati assunti in agricoltura con contratto ordinario nei tre anni precedenti.
I pensionati invece – anche se hanno avuto contratti in agricoltura nei tre anni precedenti – possono essere assunti con questa forma contrattuale.
Attenzione! La circolare INPS n. 102 del del 2023 stabilisce che fino al 31/12/2024 i soggetti che sono andati in pensione con quota 100, 101, 102, 103, pensioni precoci POSSONO ESSERE ASSUNTI CON QUESTO TIPO DI CONTRATTO. Il contratto non deve essere superiore a 45 giorni annui.
Diritti e obblighi dell’azienda
Il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica in base alle mansioni affidate, in caso di mansioni semplici essendo un rapporto di lavoro di durata inferiore a 51 giorni la formazione è soddisfatta tramite la consegna dell’opuscolo informativo. Per i lavoratori occasionali verrà sempre versata la contribuzione con riduzione zona svantaggiata, anche se l’azienda è in zona normale o montana. Il datore di lavoro deve accertarsi che il dipendente abbia i requisiti per essere assunto (assenza di rapporti di lavoro precedenti o pensione che permette attività lavorativa), in caso di assunzione di soggetti non idonei è prevista sanzione da € 500,00 a € 2500,00, in caso di superamento dei 45 giorni il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato.
Il reddito derivante da lavoro stagionale occasionale è esente Irpef, quindi non fa cumulo con la pensione o con le misure di sostegno al reddito in fase di dichiarazione dei redditi.