Lavoro e vendemmia: le regole per essere in regola

27.08.2024

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Con l’avvio della campagna vendemmiale molte aziende agricole si trovano nella necessità di fare ricorso a manodopera extra-aziendale.

Riteniamo quindi utile riepilogare le varie tipologie di rapporti che possono essere legittimamente instaurati fra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia. La ricerca di personale diventa ogni anno più difficoltosa, e crescono anche le attenzioni da mettere in atto per la gestione della sicurezza. È opportuno chiarire che le regole applicabili per la vendemmia valgono anche per tutti gli altri lavori, stagionali e non, svolti dalle imprese agricole.

L’anno 2024 è stato segnato da alcuni eventi che hanno inasprito controlli e pene in materia di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza dei lavoratori. Il «Decreto Agricoltura» legge 101 del 12/7/2024, introduce la «Banca dati degli appalti in agricoltura», a cui devono iscriversi le imprese:

  • Che svolgono attività di raccolta/cernita/imballaggio di prodotti agricoli
  • Che effettuano attività di manutenzione agraria e forestale.

I requisiti e modalità di iscrizione alla banca dati devono ancora essere definiti con decreto interministeriale di prossima emissione.

A tale Banca dati avranno accesso: il personale ispettivo dell’INL (Ispettorato del Lavoro), del Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre a INPS e INAIL. Nell’attesa si invitano le aziende agricole che hanno deciso di esternalizzare parte del processo di coltivazione a prestare la massima attenzione nella scelta della ditta prestatrice di servizi.

E’ opportuno verificare la regolarità del personale impiegato dalla «cooperativa» ed il regolare versamento dei contributi e retribuzioni.

Cosa bisogna chiedere per verificare la regolarità delle ditte che prestano servizi?

  • Controllare il primo giorno di lavoro che i lavoratori abbiano il contratto di assunzione e permesso di soggiorno
  • Se nei giorni successivi si presentano soggetti diversi controllare i documenti ai «nuovi»
  • Chiedere sempre alla ditta esecutrice:  DURC e visura camerale
  • Accertarsi che i lavoratori dispongano di abiti e calzature adeguate
  • Chiedere alla ditta esecutrice di esibire il Piano Operativo di Sicurezza
  • In caso di presenza sullo stesso vigneto di lavoratori della «cooperativa» e dei titolari/coadiuvanti o dipendenti interni redigere il DUVRI: Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza. (ad esempio quando la «cooperativa» è incaricata di staccare le uve, e il titolare con i dipendenti caricano il carro vendemmia e portano via le uve con mezzi agromeccanici)

Scambio di manodopera

Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall’art. 2139 c.c. che così recita:

“Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.”

Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell’art. 2083 c.c., i coltivatori diretti ovvero coloro i quali esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per quanto attiene agli “usi” citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali CCIAA (non sono rilevati usi sul tema nella raccolta usi della CCIAA di Cuneo). In questo senso quindi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:

  • Intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
  • I soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
  • Non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
  • Le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
  • La prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o “connessa” che sia. In questo senso si è espresso anche l’INPS con la circolare n. 126 del 16.12.2009, fornendo ai propri ispettori le linee di indirizzo e le indicazioni operative per l’attività di vigilanza in agricoltura.

Prestazioni di parenti

L’art. 74 del D.Lgs 10.9.2003 n. 276 (Legge“Biagi”) nell’inquadrare le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, stabilisce testualmente:

“Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.

Sull’argomento è intervenuto il Ministero del Lavoro con circolare prot. 37 del 10.6.2013; la circolare, riprendendo l’articolo citato, ribadisce che le prestazioni rese dai parenti o affini dell’imprenditore, in particolare pensionati e/o impiegati full-time presso altro datore di lavoro, devono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella gestione assicurativa di competenza né l’inquadramento come rapporto di lavoro subordinato. Viene specificato, altresì, che nei casi suddetti la collaborazione del familiare, ivi compreso il coniuge, si considera presuntivamente di natura occasionale e toccherà dunque al personale ispettivo dimostrare la sussistenza di una prestazione lavorativa in senso stretto solo con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”.

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Lavoro occasionale stagionale

Il contratto di lavoro accessorio (ex VOUCHER), è stato sostituito dal 2023 dal nuovo contratto di lavoro stagionale occasionale. Si tratta di una forma di assunzione agevolata rivolta ai medesimi soggetti che potevano essere assunti con i Voucher:

  • Pensionati
  • Studenti
  • Percettori NASPI, RDC, Cassa integrazione

Requisiti da rispettare

È possibile assumere solo soggetti rientranti nelle categorie sopraelencate, per quanto riguarda studenti e percettori di misure a sostegno del reddito non devono essere stati assunti in agricoltura con contratto ordinario nei tre anni precedenti.

I pensionati invece – anche se hanno avuto contratti in agricoltura nei tre anni precedenti – possono essere assunti con questa forma contrattuale.

Attenzione! La circolare INPS n. 102 del del 2023 stabilisce che fino al 31/12/2024 i soggetti che sono andati in pensione con quota 100, 101, 102, 103, pensioni precoci POSSONO ESSERE ASSUNTI CON QUESTO TIPO DI CONTRATTO. Il contratto non deve essere superiore a 45 giorni annui.

Diritti e obblighi dell’azienda

Il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica in base alle mansioni affidate, in caso di mansioni semplici essendo un rapporto di lavoro di durata inferiore a 51 giorni la formazione è soddisfatta tramite la consegna dell’opuscolo informativo. Per i lavoratori occasionali verrà sempre versata la contribuzione con riduzione zona svantaggiata, anche se l’azienda è in zona normale o montana. Il datore di lavoro deve accertarsi che il dipendente abbia i requisiti per essere assunto (assenza di rapporti di lavoro precedenti o pensione che permette attività lavorativa), in caso di assunzione di soggetti non idonei è prevista sanzione da € 500,00 a € 2500,00, in caso di superamento dei 45 giorni il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato.

Il reddito derivante da lavoro stagionale occasionale è esente Irpef, quindi non fa cumulo con la pensione o con le misure di sostegno al reddito in fase di dichiarazione dei redditi.

Vendemmia turistica

Un recente accordo con l’associazione «Città del Vino» ha portato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a sottoscrivere un protocollo per la Vendemmia Turistica. L’attività di Vendemmia Turistica deve essere comunicata al comune il giorno prima dell’evento tramite lo sportello telematico SUAP, o in assenza di questo tramite PEC.

Devono essere forniti i seguenti dettagli:

  • data e ora dello svolgimento dell’attività
  • luogo della vendemmia (identificazione mappali)
  • nome e cognome dei partecipanti
  • tutor aziendale.

I filari destinati alla vendemmia con i turisti devono essere separati da quelli dei lavoratori subordinati.

L’attività turistica non deve superare le due ore di durata e non può essere ripetuta più di due volte nella stessa settimana. L’azienda deve avere un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi che copra anche eventuali infortuni ai turisti che partecipano alle esperienze in cantina.

I turisti devono essere identificati da un tesserino, braccialetto o cappellino che li renda riconoscibili, e anche il tutor deve avere un segno distintivo. Non devono essere presenti più di 8 turisti per ogni tutor. I filari dedicati alla vendemmia turistica devono essere segnalati.

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Ordinanza caldo

L’ordinanza «caldo» pubblicata nel mese di agosto 2024 dispone il divieto di lavoro in condizioni di esposizione dirette e prolungate al sole, ai lavoratori subordinati e autonomi nonché a soggetti ad essi equiparati, del settore agricolo e florovivaistico, per attività classificabili come «attività fisica intensa». L’ordinanza è valida – per ora – solo fino al 31/8/2024 e per i giorni classificati a rischio ALTO rilevabili dal sito https://www.worklimate.it/sceltamappa/#caldo, nell’intervallo di tempo dalle 12:30 alle 16:00.

Il divieto non trova applicazione qualora vengano adottate idonee misure di riduzione del rischio: abiti adeguati come cappelli a tesa larga, abiti traspiranti possibilmente a manica lunga, abbondante acqua fresca a disposizione per i lavoratori e frequenti pause al riparo dal sole.

Assunzioni congiunte

Il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno messo a punto le modalità per le assunzioni congiunte in agricoltura introdotte dall’articolo 9, comma 11 della legge 99/2013. Attraverso di esse, due o più imprese agricole, al ricorrere di determinate condizioni, possono instaurare congiuntamente un rapporto di lavoro con la stessa persona al fine di utilizzarla presso le rispettive aziende. Con l’assunzione congiunta, in sostanza, non si instaura una pluralità di rapporti di lavoro, ma uno solo col medesimo prestatore.

Chi può procedere all’assunzione congiunta?

Le ipotesi contemplate dalla legge sono quattro:

  • le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario, in base all’articolo 2359 del codice civile;
  • le imprese riconducibili allo stesso proprietario, e cioè quelle che, pur appartenendo allo stesso soggetto;
  • le imprese condotte da soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado (imprese individuali o società di persone);
  • le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% siano aziende agricole.

Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato.

Le modalità di assunzione sono state definite dal decreto ministeriale 27 marzo 2014, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 185 dell’agosto 2014.

La comunicazione di assunzione congiunta (come quelle di trasformazione, proroga e cessazione) deve essere eseguita da un solo datore e non da tutti i componenti la parte datoriale. L’adempimento, per i gruppi d’impresa, spetta alla capogruppo, mentre per le imprese riconducibili allo stesso proprietario è a quest’ultimo che si deve fare riferimento. In caso di “gruppo familiare” e del contratto di rete, perché in questi casi la legge non individua a priori un soggetto di riferimento, occorre dunque rifarsi alla volontà delle parti.

Le aziende legate da un contratto di rete possono individuare chi è tenuto a effettuare le comunicazioni relative alle assunzioni congiunte con lo stesso contratto di rete, ovvero con successivo separato accordo da depositarsi presso l’associazione di categoria. Accordo che, con le stesse modalità, deve essere adottato dalle imprese condotte da soggetti legati da vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado. In caso di assunzione congiunta in agricoltura, le denunce contributive all’Inps vanno effettuate da un solo soggetto, il referente unico, per conto di tutti i co-datori di lavoro. Per il Ministero lo svolgimento di tutti gli adempimenti successivi alla instaurazione del rapporto, quali la tenuta del libro unico del lavoro, i prospetti paga, le denunce contributive, vanno effettuati da un solo soggetto, quello incaricato di eseguire la comunicazione di assunzione ai sensi del Dm 27 marzo 2015.

Assunzione a a tempo determinato

In caso di assunzioni ordinarie o di assunzioni congiunte i lavoratori dipendenti, assunti come operai agricoli a tempo determinato per le operazioni di raccolta dell’uva, sono inquadrati ai sensi dell’art. 31 del CCPL Operai Agricoli della Provincia di Cuneo, come operai raccoglitori.

La paga oraria sindacale (aggiornata al 22/8/24) è di € 7,77 per gli operai alla prima esperienza di raccolta e di € 8,06 per i lavoratori con esperienza, al lordo delle trattenute di legge. La comunicazione di assunzione deve OBBLIGATORIAMENTE essere effettuata almeno il giorno precedente l’inizio lavori. In alcuni casi i lavoratori comunicano i propri dati all’azienda solo nella tarda serata prima dell’inizio lavori, oppure la domenica per il lunedì.

In questi casi è necessario fare la comunicazione d’urgenza tramite fax, al numero 848 800 131.

In questo modo si può trasmettere la comunicazione di assunzione il giorno stesso dell’inizio lavori senza incorrere in sanzioni amministrative. Il modulo per la comunicazione d’urgenza è disponibile presso i nostri uffici.

Sicurezza

La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/08, riguarda tutte le aziende con dipendenti fissi, stagionali e occasionali.

Si consiglia di fornire a tutti i lavoratori, prima dell’inizio della prestazione, il vademecum “Ambiente e sicurezza sul lavoro in agricoltura”, disponibile presso la Confagricoltura Cuneo in: italiano, macedone, albanese e polacco. Il vademecum costituisce la formazione per gli operai addetti alla raccolta che svolgono meno di 51 giornate di lavoro.

Si ricorda che tutti i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica con cadenza annuale. In caso di lavoratori che effettuano meno di 51 giornate all’anno la visita è semplificata ed è valida anche se effettuata da un’altra azienda che assume il lavoratore. I lavoratori devono essere muniti di DPI (dispositivi di protezione individuale) in base ai rischi cui sono sottoposti. I rischi devono essere descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). I nostri uffici sono a disposizione per la redazione del DVR per le aziende che ancora ne sono sprovviste.

Appalto lavori

In caso di affidamento dei lavori agricoli a cooperative/società di servizi o a contoterzisti è necessario il contratto di appalto.

Al fine di evitare pesanti sanzioni il contratto, e lo svolgimento dei lavori devono rispettare precise condizioni. Il contratto d’appalto servizi è una forma contrattuale con cui la cooperativa/contoterzista si impegna ad eseguire determinate lavorazioni presso l’azienda agricola committente.

Il contratto di appalto deve prevedere:

  • il corrispettivo totale dei lavori affidati all’appaltatore
  • la superficie ed eventualmente i dati catastali dei terreni oggetto dell’appalto
  • eventuali penali previste in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori o danni arrecati
  • le condizioni per l’eventuale messa a disposizione dei beni.

L’azienda che esegue i lavori deve:

  • provvedere a regolarizzare i lavoratori, ed accertarsi che abbiano idonea sistemazione alloggiativa
  • Fornire all’azienda committente il DURC a prova della regolarità contributiva
  • Fornire visura camerale
  • Avere il potere organizzativo e direttivo dei lavoratori
  • Assumersi il rischio di impresa. Presentare il P.O.S.: piano operativo di sicurezza ai sensi del Dl. 81/08

L’azienda agricola committente deve:

  • Controllare attentamente il contratto di appalto
  • Comunicare alla coop/contoterzista i rischi presenti in azienda al fine di redigere il DUVRI: documento di valutazione dei rischi da interferenza
  • Evitare la commistione fra i propri lavoratori ed i dipendenti dell’appaltatore
  • Concordare con l’appaltatore modalità e tempi delle verifiche in corso d’opera.

Si ricorda infine che l’azienda agricola committente è responsabile in solido con la coop/contoterzista per:

  • retribuzione dei lavoratori (anche TFR)
  • contributi previdenziali ed assistenziali.

La responsabilità è limitata all’importo che il committente non ha ancora versato all’appaltatore e può essere richiesta dagli organi di controllo entro 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

L’ufficio paghe di Confagricoltura è a disposizione per controllare la correttezza e la «genuinità» dei contratti di appalto.

È disponibile presso i nostri uffici il modello di contratto di appalto servizi con il testo concordato con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e approvato dal Consorzio Barolo e Barbaresco.

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Documenti

I documenti necessari per effettuare l’assunzione degli operai addetti alla raccolta (sia con l’assunzione che con i voucher sono:

  • Codice fiscale
  • Copia documento di identità
  • Copia permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario

La comunicazione di assunzione deve essere effettuata almeno il giorno antecedente l’inizio lavori. Copia della lettera di assunzione deve essere consegnata al lavoratore ed una copia deve essere conservata in azienda per ricevuta.

 


 I nostri uffici sono a disposizione per eventuali informazioni e approfondimenti su tutti gli argomenti trattati. Invitiamo le aziende a contattare l’ufficio paghe.

UFFICIO ZONA DI ALBA:

Piazza Urbano Prunotto 5

Aperto lun e giov (8.30/12.30), mar, mer e ven (8.30/12.30-14.00/17.00). Sabato chiuso.

Tel. 0173/281929 int. 4

Whatsapp: 3395634561

Mail paghe.alba@confagricuneo.it

UFFICIO RECAPITO DI SANTO STEFANO BELBO:

Via Roma 38/F – Tel 0141/840782

Aperto lun (8.30/12.30- 14.00/16.30), mer (8.30/12.30-14.00/16.30), ven (8.30-12.00)

UFFICIO RECAPITO DI CANALE:

Piazza Trento e Trieste 74 – Tel 0173/970180

Aperto il martedì (8.30/12.00)

Rif.: Segretario di Zona: Alessandro Bottallo

Resp. Paghe: Jessica Cerrato

 

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