Le restrizioni imposte per contenere la Peste Suina Africana (PSA) hanno avuto un impatto negativo non solo sulla filiera suinicola ma anche su molte attività economiche nelle zone soggette a restrizioni, comprese le aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV). Per sostenere gli operatori della filiera suinicola a fronte dei danni subiti, sono stati adottati interventi specifici con il decreto ministeriale del 28 luglio 2022 n. 336168 e successive modifiche. Questi interventi mirano a supportare le AFV e AATV colpite indirettamente dalle misure sanitarie e dal blocco delle attività venatorie dal 13 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, privilegiando le aziende soggette ai primi provvedimenti restrittivi. L’aiuto, dettagliato all’articolo 7 del Decreto Ministeriale, ammonta a 400.000 euro stanziati per il 2023 nel Fondo nazionale per la suinicoltura.
- BENEFICIARI
I beneficiari sono le AFV e AATV autorizzate dalle Regioni, situate in zone di restrizione sanitaria, con oltre il 50% del territorio operativo nei comuni elencati nell’Allegato A del DM 10928 del 10/01/2024. Le aziende richiedenti devono essere attive dal 2021, non in liquidazione o fallimento (tranne per motivi legati all’epizootia), e non devono avere ordini di recupero pendenti per aiuti illegali.
INTERVENTI AMMESSI ED ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI
Il sostegno mira a compensare i danni subiti tramite:
INTERVENTO 1 – MANCATO REDDITO: Le aziende devono dimostrare la perdita di entrate nel 2022 rispetto al 2021, fornendo documentazione di ricavi realizzati e/o fatturati per entrambi gli anni. Nel caso delle aziende faunistico-venatorie, è necessario confrontare il rendiconto o il bilancio dei due anni, dimostrando che il calo di reddito è strettamente correlato alla PSA, come ad esempio l’impossibilità di accedere ai boschi per l’addestramento dei cani o l’attività di caccia.
INTERVENTO 2 – MAGGIORI COSTI: Le aziende devono dimostrare l’incremento dei costi nel 2022 rispetto al 2021, causato dalle misure di prevenzione, eradicazione e contenimento della PSA e dal blocco delle attività venatorie. È necessario allegare documentazione delle voci di costo aumentate nel 2022 e di eventuali nuovi costi correlati alla malattia e alle restrizioni sanitarie.
Esempi di costi ammessi:
- Piani di biosicurezza
- Formazione in biosicurezza
- Materiali per biosicurezza
- Adeguamenti dei luoghi di ritrovo
- Smaltimento carcasse infette
- Danni alle colture agricole causati dalla proliferazione dei cinghiali
Il sostegno massimo è dell‘80% del danno ammissibile, ridotto progressivamente fino al 50% in caso di risorse insufficienti, o aumentato fino al 100% in caso di risorse eccedenti. Le risorse saranno assegnate fino all’esaurimento del plafond disponibile, con eventuali fondi aggiuntivi per i soggetti rimasti esclusi.
ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO
Per accedere all’aiuto, è necessario avere un fascicolo aziendale conforme alle disposizioni del Manuale del fascicolo aziendale (Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022). L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, e alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per la documentazione antimafia. È obbligatorio avere un indirizzo PEC attivo e aggiornato, come richiesto dalla Legge 221/2012 e dalla Legge 2/2009.