Sostegno alle Aziende Venatorie colpite dalla Peste Suina Africana: dettagli dei nuovi interventi specifici

02.07.2024

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Le restrizioni imposte per contenere la Peste Suina Africana (PSA) hanno avuto un impatto negativo non solo sulla filiera suinicola ma anche su molte attività economiche nelle zone soggette a restrizioni, comprese le aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (AATV). Per sostenere gli operatori della filiera suinicola a fronte dei danni subiti, sono stati adottati interventi specifici con il decreto ministeriale del 28 luglio 2022 n. 336168 e successive modifiche. Questi interventi mirano a supportare le AFV e AATV colpite indirettamente dalle misure sanitarie e dal blocco delle attività venatorie dal 13 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, privilegiando le aziende soggette ai primi provvedimenti restrittivi. L’aiuto, dettagliato all’articolo 7 del Decreto Ministeriale, ammonta a 400.000 euro stanziati per il 2023 nel Fondo nazionale per la suinicoltura.

  1. BENEFICIARI

I beneficiari sono le AFV e AATV autorizzate dalle Regioni, situate in zone di restrizione sanitaria, con oltre il 50% del territorio operativo nei comuni elencati nell’Allegato A del DM 10928 del 10/01/2024. Le aziende richiedenti devono essere attive dal 2021, non in liquidazione o fallimento (tranne per motivi legati all’epizootia), e non devono avere ordini di recupero pendenti per aiuti illegali.

INTERVENTI AMMESSI ED ENTITÀ DEGLI INDENNIZZI

Il sostegno mira a compensare i danni subiti tramite:

INTERVENTO 1 – MANCATO REDDITO: Le aziende devono dimostrare la perdita di entrate nel 2022 rispetto al 2021, fornendo documentazione di ricavi realizzati e/o fatturati per entrambi gli anni. Nel caso delle aziende faunistico-venatorie, è necessario confrontare il rendiconto o il bilancio dei due anni, dimostrando che il calo di reddito è strettamente correlato alla PSA, come ad esempio l’impossibilità di accedere ai boschi per l’addestramento dei cani o l’attività di caccia.

INTERVENTO 2 – MAGGIORI COSTI: Le aziende devono dimostrare l’incremento dei costi nel 2022 rispetto al 2021, causato dalle misure di prevenzione, eradicazione e contenimento della PSA e dal blocco delle attività venatorie. È necessario allegare documentazione delle voci di costo aumentate nel 2022 e di eventuali nuovi costi correlati alla malattia e alle restrizioni sanitarie.

Esempi di costi ammessi:

  1. Piani di biosicurezza
  2. Formazione in biosicurezza
  3. Materiali per biosicurezza
  4. Adeguamenti dei luoghi di ritrovo
  5. Smaltimento carcasse infette
  6. Danni alle colture agricole causati dalla proliferazione dei cinghiali

Il sostegno massimo è dell‘80% del danno ammissibile, ridotto progressivamente fino al 50% in caso di risorse insufficienti, o aumentato fino al 100% in caso di risorse eccedenti. Le risorse saranno assegnate fino all’esaurimento del plafond disponibile, con eventuali fondi aggiuntivi per i soggetti rimasti esclusi.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all’aiuto, è necessario avere un fascicolo aziendale conforme alle disposizioni del Manuale del fascicolo aziendale (Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022). L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, e alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per la documentazione antimafia. È obbligatorio avere un indirizzo PEC attivo e aggiornato, come richiesto dalla Legge 221/2012 e dalla Legge 2/2009.

 

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