Pace contributiva: come riscattare periodi non coperti da contributi

23.04.2024

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Per il biennio 2024-2025, la Legge di Bilancio 2024 ha riaperto la cosiddetta “pace contributiva”, ovvero la possibilità di recuperare eventuali buchi contributivi o vuoti contributivi.

La pace contributiva 2024 permette di riscattare fino a 5 anni di contributi per periodi privi di contribuzione pagando un onere.

La misura in esame può risultare vantaggiosa per coloro che, allo stato attuale, non raggiungono i requisiti minimi per usufruire della pensione di vecchiaia e che, grazie al presente riscatto contributivo, possono invece andare a coprire i periodi di contribuzione che andranno a computarsi ai precedenti per il calcolo dell’età minima pensionabile.

Un altro fattore di convenienza è ravvisabile per i giovani che vogliono incrementare la futura pensione, attualmente determinata sulla base del sistema contributivo e non più su quello retributivo, maggiormente conveniente.

Tale facoltà può essere esercitata da:

  • lavoratori pubblici e privati;
  • iscritti alle gestioni Inps dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d’Azienda ex Inpdai;  Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo)

i quali abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo.

Questo comporta l’esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare prima di quella data. La norma specifica che l’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato con conseguente restituzione dei contributi.

I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l’ultimo versamento contributivo effettuato (non è possibile anticipare il periodo complessivamente coperto).

I periodi in oggetto possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

La domanda può essere fatta direttamente dall’interessato, ma anche dai suoi parenti e affini entro il secondo grado (ad esempio un genitore).

L’importo da versare si determina sulla base delle regole stabilite dal D.Lgs. 184/1997, cioè applicando le aliquote contributive vigenti nel periodo che si intende riscattare.

Per i lavoratori del settore privato il versamento può essere fatto dal datore di lavoro, attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso occorre ricordare che:

  • per l’impresa, il versamento rappresenta un costo fiscalmente deducibile;
  • per il lavoratore, l’importo versato a suo nome non rientra nel reddito fiscalmente imponibile.

Il versamento può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • oppure dilazionato in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.

La rateazione, tuttavia, non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto:

  • debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione;
  • siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di versamenti volontari.

La domanda può essere fatta esclusivamente online, accedendo con le proprie credenziali SPID al servizio INPS dedicato al Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. In alternativa, è possibile rivolgersi al Patronato Enapa che può  inoltrare la richiesta attraverso i propri servizi telematici.

Per saperne di più e per  verificare le condizioni di accesso alla pace contributiva puoi rivolgerti all’ufficio del Patronato Enapa più vicino:

  • ufficio di Cuneo: 0171 692143 – cuneo@enapa.it
  • ufficio di Alba : 0173 281929 – alba@enapa.it
  • ufficio di Saluzzo: 0175 217120 – saluzzo@enapa.it
  • ufficio di Savigliano: 0172 712372 – savigliano@enapa.it
  • ufficio di Mondovì: 0174 42071 – mondovi@enapa.it
  • ufficio di Bra: 0172 244484 – bra@confagricuneo.it

 

 

 

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