L’Aceto di Vino e la Comunità Europea: la lettera di un nostro associato

08.08.2015

aceto

Pubblichiamo di seguito la lettera dell’enologo Claudio Rosso, nostro associato, sul nuovo regolamento UE in vigore da inizio anno relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L’aceto di vino è un prodotto antico e nobile, utilizzato da millenni sia per scopi alimentari che per usi medicali e nella conservazione alimentare. Ha attraversato culture e civilizzazioni per acquisire nel secondo dopoguerra una nuova veste industriale basata sull’esigenza di avere prodotti imbottigliabili e stabili quindi molto bassi in alcol residuo ed equilibrati nel tenore acido. L’uso alimentare non è tra i più importanti se pensiamo che la maggior parte degli aceti sono consumati con varie modalità nel settore dell’igiene della casa e delle aziende. Per questo motivo il D. Legislativo 109 del 27 gennaio 1992 prevedeva all’art. 7 che l’uso di acqua di diluizione potesse non essere dichiarata in etichetta nel caso degli aceti. Questo sistema mette, però, in difficoltà le produzioni artigianali da vini a denominazione di origine dove non si aggiunge acqua ma il rapporto equilibrato tra alcool residuo e acidità non è facilmente raggiungibile. Per questo motivo con alcuni colleghi abbiamo ottenuto che il Decreto  Legge 91 del 24 giugno 2014 consentisse il riconoscimento della categoria degli aceti artigianali a lunga fermentazione.

Da inizio anno è entrato in vigore il regolamento UE 1.169/11 che cancella tutte le regole precedenti compreso il nostro D. legislativo 109/92 e nel suo Art. 19-1-C norma l’acqua aggiunta prescrivendo che quando supera il 5% va indicata in etichetta! L’aggiunta di acqua con l’obiettivo di standardizzare l’acidità e ridurre il grado alcoolico residuo ( per non doverlo indicare in etichetta bisogna stare sotto  1,2%Vol sempre secondo la UE) è una legittima pratica industriale ma desta stupore la motivazione con cui la Commissione Ue che esamina il suo stesso Regolamento sta cercando di giustificare la mancata indicazione in etichetta. Secondo voci al momento ufficiose questo sarebbe il tenore del pensiero comunitario:

“Essendo l’acqua parte della materia prima di base (il vino) e pertanto non potendo classificarsi come altro ingrediente aggiunto ne può essere omessa la precisazione nell’elenco degli ingredienti!”

Et Voilà…se questa tesi passa sarebbe davvero un colpo da maestro . Certo l’Europa ha problemi più grandi ma per noi agricoltori che nel seme intravediamo l’albero…vi lascio immaginare!!

Alba ,18.07.2015

Enol. Claudio Rosso

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