La normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di fornire a tutti i lavoratori (siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato) l’adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro; per i soli collaboratori famigliari e soci delle società semplici agricole, la formazione è facoltativa.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (es. trattore gommato e cingolato, carro raccolta frutta, sollevatore telescopico), ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguata e specifica, tale da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
SANZIONI PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE
Se il datore di lavoro trasgredisce agli obblighi di formazione sulla sicurezza, può essere punito mediante arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 € a 5.200 €. Inoltre, se la violazione coinvolge più di 5 lavoratori gli importi citati sono raddoppiati, mentre se si riferisce a più di 10 lavoratori, gli importi sono triplicati.
Sul fronte della formazione per l’utilizzo di attrezzature, il mancato adempimento può comportare per il Datore di Lavoro la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740 € a 7.014,40 € per la violazione dell’articolo 71 sulla informazione, formazione ed addestramento adeguati all’operatore sull’uso di una attrezzatura di lavoro (sia esso il lavoratore incaricato o il datore di lavoro).
Inoltre, come già detto, con il decreto legge del 9 dicembre 2022, a partire dal 1° gennaio 2023 sono applicate nuove misure sanzionatorie se non si rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici nell’ambito della salute e sicurezza (Direttiva 89/391/CEE). Le misure sanzionatorie saranno applicate sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari della Politica Agricola Comune 2023-2027.
Al fine di permettere a tutte le aziende associate di adempiere alle disposizioni di cui sopra, Confagricoltura Cuneo organizza specifici corsi di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di abilitazione all’utilizzo di attrezzature.
QUI DI SEGUITO RIPORTATA LA TABELLA CHE ILLUSTRA I CORSI IN PARTENZA NEL 2024
Per informazioni vi invitiamo a contattare l’Ufficio Sicurezza e formazione di Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
- Ufficio zona di Cuneo: Yvonne Camacho (camacho@confagricuneo.it – 0171 692143);
- Ufficio zona di Alba: Francesca Pio (pio@confagricuneo.it – 0173 281929) – Maria Luisa Cocito (cocito@confagricuneo.it – 0173 281929);
- Ufficio zona di Saluzzo: pairona@confagricuneo.it – 0175 217120;
- Ufficio zona di Savigliano: alocco@confagricuneo.it – 0172 712372;
- Ufficio zona di Mondovì: Claudio Botto (botto@confagricuneo.it – 0174 42071.