La disoccupazione agricola è un sostegno al reddito dedicato ai lavoratori agricoli dipendenti che nel corso dell’anno abbiano terminato il loro rapporto di lavoro, per cessazione del contratto o licenziamento.
Nel caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla prestazione.
Per richiederla bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2023;
- almeno due anni di anzianità contributiva nel settore dell’agricoltura;
- almeno 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio.
Grazie alla disoccupazione agricola, entro il limite massimo di 365 giornate annue, vengono coperte un numero di giornate pari a quelle lavorate, da cui vanno detratte quelle di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, quelle di lavoro in proprio, quelle indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità infortunio, etc.) e quelle non indennizzabili (es: espatrio definitivo, etc.).
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato (con contributo di solidarietà del 9% applicabile per massimo di 150 giornate) e del 30% della retribuzione effettiva per operai agricoli a tempo indeterminato.
In riferimento alla disoccupazione agricola, pena la decadenza dal diritto, la domanda va presentata in via telematica entro il 02 Aprile 2024.
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