Il Ministero della Salute aggiorna sui controlli e da disposizioni in merito al Piano di azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) inerente la prevenzione taglio code dei suini e sugli arricchimenti ambientali. Si ricorda che a seguito dei ritardi nella sua applicazione legati alla Pandemia era stato previsto un rinnovo del Piano per altri tre anni e, quindi, fino al 2023.
Il Ministero con la recente nota ministeriale mette in evidenza un comportamento difforme tra le Regioni e tra Servizi veterinari e quindi esplicita alcuni punti, fornendo ulteriori chiarimenti, finalizzati ad una maggiore omogeneità di comportamento da parte dei controllori ufficiali.
In primis il Ministero indica alle Regioni e ASL competenti per territorio le comunicazioni ed i controlli da effettuare in merito ai casi di diniego alla fornitura di suini a coda integra di provenienza internazionale e quelli di provenienza nazionale in modo da prevedere azioni sul Paese di origine delle aziende che negano la fornitura di animali con coda integra, informandone contemporaneamente la Commissione e, a livello nazionale, effettuare controlli sulle condizioni di allevamento che non hanno permesso di produrre animali con coda integra nelle aziende che hanno attestato il diniego e le relative azioni per regolarizzare la situazione.
Viene inoltre ricordato che tutti gli stabilimenti che allevano suini sia di provenienza nazionale che di provenienza internazionale devono documentare annualmente lo stato del proprio allevamento circa il rispetto del divieto di condurre caudectomie attraverso l’autovalutazione fatta dal veterinario dell’azienda. Il Ministero stimola le ASL a far rispettare tale incombenza.
Il Ministero evidenzia quindi le seguenti casistiche:
A)
Nel caso di allevamenti che presentano gruppi di suini a coda integra con evidenza di un loro graduale incremento effettuato nel tempo ed assenza di registrazione di episodi di morsicature, devono essere comunque garantiti i seguenti elementi:
– La presenza di una percentuale minima di almeno il 15 % di suini a coda integra;
– Che i suini a coda integra siano tenuti separati da quelli a coda tagliata (indicativamente corrispondenti ad almeno tre box per settore), salvo problematiche documentate e legate alla tipologia di allevamento;
– La introduzione graduale di partite a coda integra sino al completamento dell’intero effettivo entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
B)
Nel caso di allevamenti che presentano gruppi di suini a coda integra in percentuale inferiore al 15% o evidenze documentali di problemi di morsicatura che non consentano di aumentare la percentuale, l’allevamento deve:
– inviare richiesta di deroga alla ASL con lo specifico modulo ed il relativo certificato veterinario allegati alla nota ministeriale e l’ultima autovalutazione del rischio aggiornata (quest’ultima solo se non già caricata sul sistema ClassyFarm). Tali aziende dovranno effettuare migliorie e garantire un aumento graduale del numero di suini a coda integra come nel punto precedente.
Viene specificato che per usufruire della deroga le lesioni alle code, rilevate con autovalutazione, devono risultare superiori al 2% per i suini a coda mozzata o superiori al 7 % per i suini a coda integra.
Per uniformare il comportamento dei servizi veterinari competenti, il Ministero suggerisce i seguenti principi:
• 3 mesi per l’implementazione di pratiche gestionali di facile realizzazione;
• da 6 mesi a 12 mesi per l’implementazione di pratiche gestionali di difficile realizzazione;
• 12 mesi per la messa in atto di interventi strutturali.
Il Ministero specifica che nei casi in cui l’operatore, con le azioni adottate, non sia in grado di contenere le morsicature della coda, dovrà aumentare gli spazi di allevamento per singolo capo nella specifica categoria di almeno il 30% (corrispondente ad un minor carico di allevamento del 30%).
Solo una volta attestato con autovalutazione il raggiungimento di tutti i requisiti al livello ottimale (compreso il livello migliorativo superiore al requisito ottimale per la densità degli animali), è possibile accedere alla condizione di deroga estesa (massimo 12 mesi), che prevede in ogni caso l’effettuazione di un controllo in loco da parte del Servizio veterinario. Tale richiesta di deroga potrà essere concessa con la finalità di far apportare un nuovo miglioramento strutturale e/o manageriale in allevamento.
È ritenuto ammissibile che le richieste di deroga contemplino, in prima istanza, l’introduzione dei miglioramenti specificati solo in alcuni box/settori, fatto salvo quanto precedentemente riportato in relazione al miglioramento del materiale manipolabile. Se l’esito di questa prova è soddisfacente (ovvero non vengono segnalati ulteriori episodi di morsicatura negli animali), la deroga può essere reiterata al fine di apportare i miglioramenti dimostratisi efficaci nell’intero allevamento raddoppiando di volta in volta il numero di box/settori ed il numero di animali a coda integra introdotti nella istanza precedente (es: 1a introduzione 15%; 2a introduzione 30%; 3a introduzione 60%; 4a introduzione 100%). In caso di successive richieste di deroga, per evitarne un utilizzo scorretto, deve essere verificata l’effettiva condizione in campo che tenga conto del numero dei suini a coda integra presenti, della eventuale documentazione relativa agli episodi di morsicatura e degli interventi migliorativi adottati nel tempo.
In merito agli allevamenti da riproduzione, questi dovranno dimostrare le richieste di rifornimento di suini caudectomizzati. Richieste provenienti dai siti 2 e/o siti 3 nelle relative percentuali corredate dalle istanze di deroga validate o dal graduale aumento richiesto dallo stato di attuazione del Piano. Le giustificazioni sulla necessità di tali forniture devono prevedere il rapporto del numero dei suinetti caudectomizzati richiesti rispetto a quelli integri, applicando una tolleranza massima del ± 20% in funzione della gestione degli animali.
Il Ministero specifica che la mancata applicazione delle procedure per il rispetto dell’allevamento dei suini a coda integra con le relative sanzioni saranno imputate al titolare aziendale e nel caso di allevamenti in soccida in modo solidale tra il soccidario ed il soccidante.
Si evidenzia che il mancato rispetto della normativa sul benessere animale, oltre alle sanzioni previste, inciderà anche sulla cosiddetta “Condizionalità rafforzata” della Riforma della Politica Agricola Comune e, quindi, sull’erogazione dei pagamenti diretti relativi alla PAC come previsto dal relativo Regolamento di base.
È importante ricordare che il tema dell’integrità della coda dei suini risale all’emanazione della Direttiva (CE) 2008/120, che l’Italia recepì con il Decreto Legislativo 122/2011. La Direttiva prevede che né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. A parte la Finlandia e la Svezia, tutti gli altri Stati Membri della UE hanno sempre applicato deroghe a tale regola ed effettuato il taglio della coda agli animali sulla quasi totalità della mandria nazionale. Negli ultimi anni la Commissione ha stretto le maglie ed esortato gli Stati membri a rispettare la normativa comunitaria ed utilizzando la deroga solo nei casi strettamente necessari.
In Italia il Ministero della Salute dal 2018 ha previsto il Piano sopra menzionato per raggiungere tale obiettivo considerando una tempistica di tre anni, poi prorogata di ulteriori tre anni per poter conseguire l’obiettivo del Piano viste le difficoltà presentatesi con la Pandemia. Ora la stretta del Ministero appare incisiva in quanto invita al rispetto della norma e sulle conseguenze per coloro che non la applicheranno, indicando comunque ulteriori modalità e tempistiche, fino alla fine del 2014, per mettersi in regola. Di certo va sottolineato che le conseguenze dell’applicazione di una riduzione del 30% della produzione o l’ampliamento delle strutture, ove possibile, per aumentare gli spazi a disposizione del 30% in quei casi dove gli arricchimenti non risolvano le problematiche delle morsicature restano un provvedimento a nostro avviso troppo oneroso e che, vista anche lo stato di incertezza della capacità produttiva dato dalla situazione di instabilità di mercato e di possibile espansione della problematica relativa alla Peste Suina Africana, dovrà essere rappresentata alle Istituzioni per prevedere una diversa via di raggiungimento degli obiettivi preposti.