L’indennità di accompagnamento si sospende nei casi di ricovero pari o superiore ai 30 giorni in strutture ospedaliere o istituti con retta o mantenimento a carico di ente pubblico.
Sul tema l’Inps – in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ammesso il diritto all’indennità di accompagnamento anche in presenza di ricovero gratuito, nell’ipotesi di non esaustività dell’assistenza fornita dalla struttura sanitaria, previo rilascio di idonea documentazione da parte della medesima struttura di ricovero – si conforma a tale indirizzo.
L’Inps ha reso noto di aver predisposto una specifica procedura informatica che consente agli assistiti con indennità di accompagnamento di comunicare i casi di ricovero in struttura pubblica di durata superiore ai 29 giorni e che ha richiesto una ulteriore e specifica assistenza continua da parte di familiari o infermiere privato.
Nel merito della procedura l’Inps precisa quanto segue:
- La dichiarazione deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni,
- Nella dichiarazione vanno indicate le date di inizio e fine ricovero,
- Si deve allegare esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
CHIARIMENTO INPS:
Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.
Approfondisci maggiormente l’argomento leggendo questo articolo: http://www.confagricolturacuneo.it/?p=19712
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