Contratti a termine in prossimità delle ferie estive: come richiedere la NASpI

28.07.2023

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In prossimità delle ferie estive, e quindi con la chiusura di molte aziende, cessano di norma i contratti a termine, ossia i contratti di lavoro subordinato nei quali è prevista una durata predeterminata, attraverso l’apposizione di una scadenza.

Al lavoratore dipendente che abbia perso il posto di lavoro a seguito di licenziamento spetta l’indennità di disoccupazione, oggi chiamata NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), che viene erogata solo su domanda. I disoccupati aventi diritto alla prestazione devono quindi fare richiesta per accedere al suddetto contributo economico.

La domanda può essere presentata dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto e, a pena di decadenza, entro e non oltre il 68°​ giorno. Tenendo presente che la NASpI di norma decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del lavoro, è bene presentare la domanda il prima possibile, in modo da poterla ricevere interamente per il periodo spettante.

Destinatari:

  • Lavoratori subordinati;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • Apprendisti;
  • Operai agricoli a tempo indeterminato che prestano servizio presso cooperative e consorzi che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti propri o conferiti dai propri soci;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono esclusi: 

  • I dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • Gli operai agricoli a tempo determinato; (vedi disoccupazione agricola)
  • I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavori stagionali.
  • Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario. Sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. È riconosciuta però in caso di dimissioni che avvengano per giusta causa;
  •  Aver contribuito per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Importo:

La misura della prestazione è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale (cioè quella su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni.

  • se la retribuzione non supera i 1.352,19 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% di tale retribuzione;
  • se supera i 1.352,19 euro mensili, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra la retribuzione e la soglia, stabilita per legge, di 1.360,77 euro. L’indennità in ogni caso non potrà superare 1.360,77 euro. Dal 151° giorno di fruizione l’indennità è ridotta del 3% ogni mese, per chi invece ha più di 55 anni essa si ridurrà a partire dal 211° giorno.

La Naspi spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione accreditate negli ultimi quattro anni. Quindi può durare sino ad un massimo di 2 anni.

Cumulabilità con altra attività Lavorativa

 Lavoro subordinato:

Il beneficiario del sostegno può svolgere un lavoro di tipo subordinato senza limiti di durata, purchè il reddito non superi la soglia di  8.173,91€.  Il lavoratore mantiene il diritto alla prestazione solo comunicando entro 30 giorni all’INPS il ricavato annuo che prevede conseguire.

In caso ci sia un rapporto di lavoro, l’importo della NAspI sarà ridotto all’80 per cento.

Il predetto limite di 8.173,91€ può essere superato senza dar luogo a decadenza solo laddove il beneficiario risulti occupato in un contratto di lavoro subordinato di durata massima di 6 mesi, in questo caso però l’assegno viene sospeso durante il periodo lavorativo.

 Lavoro autonomo:

La cumulabilità è garantita anche con riferimento ad attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, purchè il reddito annuo non sia superiore a 5.500 euro.

 Servizio Civile Universale:

La NASpI è cumulabile con i redditi derivanti dalllo svolgimento Servizio Civile Universale.

 Anticipazione NASpI:

Il beneficiario dell’indennità che vuole avviare un’ attività di lavoro autonomo, un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo della prestazione. 

La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio del lavoro in proprio, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. Nel caso in cui l’attività autonoma sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la richiesta di anticipazione deve essere comunque trasmessa entro 30 giorni dalla domanda dell’ indennità.

Documenti necessari:

  • Documento di riconoscimento;
  • Tessera sanitaria;
  • Codice Iban (se postale si consiglia di portare anche il frazionario);
  • Lettera di licenziamento;
  • Ultimo contratto;
  • Ultime due buste paga;

 Attenzione! La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di fine lavoro.

Gli uffici del Patronato Enapa sono a tua disposizione per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NasPi. L’assistenza è gratuita.

Per ulteriori informazioni contatta l’ufficio Enapa più vicino:

  • ufficio di Cuneo: 0171 692143 – cuneo@enapa.it
  • ufficio di Alba : 0173 281929 – alba@enapa.it
  • ufficio di Saluzzo: 0175 217120 – saluzzo@enapa.it
  • ufficio di Savigliano: 0172 712372 – savigliano@enapa.it
  • ufficio di Mondovì: 0174 42071 – mondovi@enapa.it
  • ufficio di Bra: 0172 244484 – bra@confagricuneo.it

 

 

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