Sistema I&R: percentuali e frequenze dei controlli in allevamento per le varie specie animali

01.02.2023

sistema-I-&-R

I controlli sul sistema I&R (sistema di identificazione e registrazione) devono essere svolti in un campione di stabilimenti presenti sul territorio determinato annualmente con le frequenze e le percentuali previste dalla normativa UE e nazionale vigente. Per gli stabilimenti riconosciuti, le frequenze minime dei controlli sono fissate in modo particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/160, artt. 3, 4 e 5.

Per gli allevamenti di bovini, ovini e caprini, il numero minimo di controlli in loco è pari al 3%, calcolato sul totale di allevamenti attivi in BDN al 1° gennaio dell’anno di controllo.

Per gli equini, il numero minimo di attività da controllare deve essere almeno del 5%. La percentuale sarà ridotta al 3% solo dopo la data di entrata in vigore del Decreto recante il manuale operativo del sistema I&R. Infatti, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo, restano in vigore le modalità vigenti prima della sua adozione.

Altre tipologie di attività sono controllate con le frequenze e i criteri che, se non fissate da normativa comunitaria, sono definite dalle disposizioni di settore attualmente vigenti.

Le funzionalità previste dal manuale operativo, incluso l’applicativo “Risk I&R”, potranno essere realizzate e completate solo dopo l’emanazione del decreto recante il manuale stesso.

Su vetinfo sono disponibili i report con indicatori/dati per la valutazione e la classificazione del rischio delle attività e dei macelli, in modo da favorire l’individuazione di potenziali criticità nel sistema di I&R e quindi la selezione da parte di queste AC degli allevamenti da sottoporre a controllo.

Il decreto recante il manuale operativo è attualmente ancora all’esame della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell’acquisizione della prevista intesa.

Ricordiamo che tale manuale è stato oggetto di numerosi confronti con il coordinamento interregionale dei Servizi veterinari e che ulteriori confronti con rappresentanti delle regioni e province autonome per la definizione di alcuni argomenti previsti dal manuale operativo, saranno programmati solo dopo l’acquisizione dell’intesa sul manuale stesso.

 

Il Decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 , recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, è entrato in vigore dal 27 settembre 2022.

Gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del suddetto d.lgs. sono considerati conformi e soggetti agli obblighi previsti dal regolamento. Ai fini del riconoscimento di nuovi operatori, i Servizi veterinari territoriali, in quanto autorità competenti, ricevuta, con le modalità attualmente vigenti, su specifica richiesta dall’operatore, effettuano le dovute verifiche presso lo stabilimento. Le spese inerenti ad eventuali sopralluoghi o altri interventi della ASL che dovessero essere resi necessari per la registrazione stessa sono a carico degli operatori.

Facebooktwitterpinterestmail