La Legge di bilancio 2023 prevede che le agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina si applichino anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, se questi sono posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali (comma 110).
Il successivo comma 111 della Legge dispone che nei territori montani, di cui all’art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 601/1973, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.
Tali agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.
Questi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto di acquisto, vendono i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.