Legge di Bilancio 2023: agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi rustici

14.01.2023

casa contadina

La Legge di bilancio 2023 prevede che le agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina si applichino anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, se questi sono posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali (comma 110).

Il successivo comma 111 della Legge dispone che nei territori montani, di cui all’art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 601/1973, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.

Tali agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.

Questi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto di acquisto, vendono i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

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