Bruciare i residui colturali è una pratica da abbandonare, per motivazioni agronomiche, in quanto si distrugge sostanza organica, elemento alla base della fertilità del suolo, ambientali dato che si produce particolato fine, molto nocivo per la salute dei cittadini, e di sicurezza perché aumenta il rischio di incendi boschivi.
Dal 2021 (DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916) sono vigenti vincoli rafforzati nel periodo invernale, quando è particolarmente alto il rischio di superamento delle soglie massime di concentrazione delle polveri sottili:
- nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell’aria (Comuni delle Zone IT0118, IT0119 e IT0120), dal 1 settembre al 15 aprile è vietato bruciare le paglie e le stoppie di riso, mentre dal 15 settembre al 15 aprile è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli e/o al di fuori dell’ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati) né è applicabile da parte dei Sindaci alcuna deroga temporanea al divieto. Ad oggi, non è applicabile nemmeno la deroga prevista per le emergenze fitosanitarie, poiché in Piemonte l’Autorità competente non ha proclamato emergenze fitosanitarie che prescrivano la bruciatura dei residui colturali.
- nel resto del territorio regionale (Comuni della Zona IT0121), il divieto di bruciatura decorre dal 1 novembre al 31 marzo; ai sensi della Legge regionale 1/2019, i Sindaci possono derogare con propria ordinanza per max 30 gg., anche non continuativi, purchè siano tenuti in debito conto le condizioni meteoclimatiche sfavorevoli e i rischi per la pubblica e privata incolumità e la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, nonché sia preventivamente verificata l’assenza della dichiarazione di “stato di massima pericolosità per incendi boschivi”.