L’Inps ha reso note le modalità per procedere al calcolo dei contributi volontari, riferiti all’anno 2022, per i lavoratori agricoli, sia dipendenti che autonomi.
Gli interessati a effettuare versamenti contributivi volontari riferiti all’anno 2022 dovranno fare riferimento alle indicazioni riportate nella circolare n. 81 del 14 luglio 2022. É opportuno precisare che le modalità per stabilire l’importo dei contributi volontari da versare si differenziano considerando la tipologia e la gestione di appartenenza del lavoratore agricolo che intende effettuare versamenti contributivi volontari.
Cd, mezzadri, coloni e Iap
I coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli professionali pagano i contributi all’Inps considerando le quattro classi di reddito medio settimanale, così come previsto dall’articolo 10 della I.233 del 2 agosto 1990.
Per l’anno 2022 l’Inps ha tenuto a rimarcare che l’importo minimo del contributo settimanale varia a seconda che l’autorizzazione a procedere al pagamento della contribuzione volontaria sia stata rilasciata prima o dopo il 31 dicembre 1995. Pertanto per coloro che hanno ricevuto l’autorizzazione prima del 31 dicembre 1995 il contributo settimanale non dovrà essere inferiore a 58,57 €, mentre per gli altri è pari a 69,35 €.
Versamenti art. 4 dpr 1432/1971
L’articolo 4 del dpr n.1432 del 31 dicembre 1971 si riferisce agli operai agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, i piccoli coloni e i compartecipanti familiari che non raggiungono nell’anno un numero minimo di 104 contributi giornalieri obbligatori per gli uomini e di un minimo di 70 contributi giornalieri se si tratta di donne.
Il lavoratore agricolo, sia esso dipendente che autonomo, per procedere ai versamenti contributivi volontari deve necessariamente munirsi dell’autorizzazione dall’Inps.
Potrà ottenere tale autorizzazione presentando all’istituto preferenziale un’apposita istanza entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco nominativo in cui è riportata l’iscrizione relativa all’anno in cui si riferiscono i versamenti.
Gli operai agricoli, siano essi a tempo determinato o indeterminato, potranno richiedere l’importo per il contributo integrativo volontario fino alla concorrenza di 270 giornate che deve essere pari a quello previsto per il contributo obbligatorio in vigore nell’anno al quale si riferiscono i contributi che si intenda versare in maniera volontaria.
In questo modo i contributi integrativi devono essere riportati all’imponibile contributivo fissato prendendo in considerazione le retribuzioni ricevute dal lavoratore interessato alla prosecuzione volontaria, su cui deve essere applicata l’aliquota Ivs in vigore nel 2021 che, per il Fondo Pensionistico Lavoratori Dipendenti (Fpld) è pari al 29,50% di cui il 29,39% rappresenta la quota pensione e lo 0,11% come quota base. La precisazione è stata fornita per il calcolo contributi degli operai agricoli.
Qualora le retribuzioni medie convenzionali siano state superate dal salario contrattuale, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del dl. 2 del 10 gennaio 2006, convertito nella l. 81 dell’11 marzo 2006, l’importo dei contributi deve essere calcolato non considerando le retribuzioni convenzionali.
Invece per procedere al calcolo dei contributi volontari per i compartecipanti familiari e piccoli coloni è necessario considerare le retribuzioni medie convenzionali stabilite per il 2021 dal decreto del direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno 2022.
Le aliquote contributive che devono essere applicate per procedere al calcolo sono quelle stabilite per gli operai agricoli a tempo determinato per il 2022.
Coloni e mezzadri nell’Ago
I coloni e mezzadri che sono reinseriti nell’Ago devono versare la contribuzione volontaria in maniera differente in base al periodo in cui sono stati autorizzati a effettuare tale versamento, ovvero prima o dopo il 12 luglio 1997, in base a quanto stabilito dall’articolo 7 comma 1 e 7 del decreto legislativo n.184 del 30 aprile 1997.
Per quanto attiene i contribuenti autorizzati a versare la contribuzione volontaria a partire dal 12 luglio 1997 il calcolo dell’importo del contributo volontario settimanale da versare lo si calcola sommando il contributo integrativo e il contributo base, ottenuti considerando la media delle retribuzioni imponibili ricevute nell’anno precedente in cui è stata presentata la domanda.
L’istituto previdenziale ha anche precisato che per l’anno 2022 il contributo integrativo è costituito dalla somma dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio che è pari ad 19,63 € e dall’importo a titolo di contribuzione Ivs calcolato sulla media delle retribuzioni ricevute nell’anno precedente alla data in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota pari al 9,34%.
Tale aliquota la ottiene sommando l’aliquota contributiva pari a 8,84% per gli operai agricoli aumentata dello 0,50%, così come previsto dall’articolo 3 della l. 297 del 29 maggio 1982.
Invece il contributo di base, dovuto come contribuzione obbligatoria Ivs, lo si calcola sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nel precedente anno rispetto alla data della domanda di autorizzazione per poter effettuare i versamenti volontari, applicando l’aliquota dello 0,11%.
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