Legge di conversione del Decreto Aiuti: Il buono per la partecipazione a fiere agricole internazionali in Italia

29.08.2022

bancarella con frutta durante una fiera

Al fine di favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia, la Legge di conversione del Decreto Aiuti ha previsto il riconoscimento di un buono, del valore massimo di 10.000 euro, a favore delle imprese che prendono parte a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Tra queste rientrano anche le principali manifestazioni fieristiche del settore agricolo (ad esempio, la mostra internazionale di impianti, tecnologie e servizi per la produzione, condizionamento, commercializzazione e trasporto degli ortofrutticoli di Foggia, la mostra internazionale avicola e cunicola di Rimini e il Cibus, ossia il salone internazionale dell’alimentazione di Parma).

IL BONUS FIERE

Il buono è valido fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto telematicamente, utilizzando la piattaforma elettronica del Ministero dello Sviluppo Economico che sarà messa a disposizione entro la metà del prossimo mese di agosto, una sola volta da ciascun beneficiario, per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

Il buono è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate pari a 34 milioni di euro per il 2022.

All’atto della presentazione della domanda, ciascuna impresa richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate del proprio conto corrente bancario.

Le imprese richiedenti sono poi tenute a rendere le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma elettronica, ove deve essere attestato:

  • di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
  • di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
  • di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali;
  • di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
  • di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all’agevolazione in esame;
  • di essere a conoscenza delle finalità del buono, nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

A seguito della ricezione della richiesta, il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia il “buono fiere” mediante invio dello stesso all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall’impresa richiedente.

Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono quindi presentare, sempre attraverso la piattaforma elettronica, istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

All’istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi.

In caso di mancata presentazione, entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico procede al rimborso delle somme richieste mediante accredito sul conto corrente comunicato dal beneficiario.

L’agevolazione è applicabile nei limiti e alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione Europea del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

L’emanazione di eventuali ulteriori disposizioni attuative dell’agevolazione è demandata ad un Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le procedure attuative e la predisposizione e gestione della piattaforma per la gestione amministrativa del buono potranno essere demandate a soggetti in house dello Stato, con un limite di spesa massimo dell’1,5% degli stanziamenti complessivi.

Facebooktwitterpinterestmail