Nel richiamare la Nota di Servizio Enapa n. 6 del 13 gennaio 2022 in argomento, si evidenzia che l’INPS ha provveduto a fornire le prime istruzioni amministrative in materia.
In particolare si comunica che è stata modificata la procedura al fine di consentire l’acquisizione telematica della dichiarazione di volere fruire della estensione di ulteriori 3 mesi di indennità.
In particolare per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con ‘SI’ la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Si ricorda che la misura è indirizzata alle seguenti categorie:
- lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratrici/lavoratori iscritti alle Gestioni autonome INPS;
- libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
Per richiedere gli ulteriori tre mesi è necessario:
- che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità sia inferiore a 8.145 euro (da rivalutare annualmente in base all’indice Istat). Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- per la fruizione delle tutele della maternità/paternità di questa particolare tipologia di lavoratrici e lavoratori la regolarità contributiva dei suddetti periodi, ovvero sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi.
Per il periodo transitorio
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo ordinario è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021.
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