Limitatamente al solo anno 2022,la legge di bilancio ha introdotto una nuova forma di pensionamento anticipato, mutuata dalla vecchia “Quota 100”, denominata “Quota 102”, conseguibile con un’età anagrafica minima di 64 anni e 38 di contributi.
I destinatari
I lavoratori autonomi e subordinati del settore pubblico e privato che, nel corso del 2022, compiano 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva, possono richiedere il trattamento di pensione anticipata in Quota 102. A condizione che la maturazione dei requisiti avvenga entro il 31 dicembre 2022, l’accesso alla pensione è consentito anche successivamente al 31 dicembre 2022.
In sostanza la “Quota 102″ si rivolge ai nati entro il 1958 che raggiungono tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022 i 38 anni di contributi.
Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l’isopensione o forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Sono esclusi anche: personale militare Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria e personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .
L’incumulabilità con i redditi da lavoro
La pensione in Quota 102 non è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche se prodotti all’estero, relativi ad attività svolte successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni). Il cumulo reddituale è consentito unicamente con redditi da lavoro autonomo occasionale, percepiti entro la soglia dei 5.000 euro lordi annui.
Nell’anno di percezione di redditi da lavoro autonomo o subordinato o di superamento del limite di cumulabilità di 5.000 euro con redditi da lavoro occasionale è sospeso il pagamento della pensione in Quota 102 e i ratei di pensione eventualmente già posti in pagamento sono recuperati dall’ente previdenziale. A tal proposito, i titolari di pensione presentano all’lnps una dichiarazione (eventualmente anche preventiva), riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili. Resteranno anche gli oneri comunicativi con modello Ap140 (contestualmente alla domanda di pensione) o Api 39 (per i redditi percepiti dopo il primo anno di pensione), illustrati dal messaggio INPS n. 54/2020.
Quota 102: requisiti contributivi
I versamenti contributivi possono essere stati effettuati in tutte le gestioni Inps, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti per periodi non coincidenti tra più gestioni (assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, Gestione Separata autonomi). Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni sono validi tutti i tipi di contributi: obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.
Vuoi presentare la domanda? Contatta gli uffici del Patronato Enapa. L’assistenza è gratuita!
Per ulteriori informazioni contatta l’ufficio Enapa più vicino:
- ufficio di Cuneo: 0171 692143 – cuneo@enapa.it
- ufficio di Alba : 0173 281929 – alba@enapa.it
- ufficio di Saluzzo: 0175 217120 – saluzzo@enapa.it
- ufficio di Savigliano: 0172 712372 – savigliano@enapa.it
- ufficio di Mondovì: 0174 42071 – mondovi@enapa.it
- ufficio di Bra: 0172 244484 – bra@confagricuneo.it