Obbligo di individuazione del preposto e addestramento dei lavoratori

25.03.2022

Sicurezza

Negli ultimi mesi la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito diverse modifiche. Riportiamo di seguito un riepilogo delle principali novità in materia e le modalità per adeguarsi alle nuove regole.

La prima novità riguarda l’obbligo da parte del datore di lavoro di individuare (in alcune specifiche circostanza) il preposto.

Chi è il preposto? Cosa fa in azienda?

Il preposto è una sorta di sentinella per la sicurezza! Uno dei suoi principali compiti infatti è quello di controllare il rispetto delle regole sulla salute e sicurezza sul lavoro da parte dei lavoratori.

I compiti del preposto sono ad esempio:

  • verificare che i lavoratori utilizzino sempre i DPI forniti (es. guanti, scarpe antinfortunistiche, cuffie antirumore, occhiali);
  • verificare che solamente i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e formazione accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico (es. silos stoccaggio granaglie, vasche per la vinificazione, fosse liquami, quadri elettrici, caldaie);
  • avvisare i lavoratori esposti ad un grave pericolo e correggerli tempestivamente (es. far sollevare i roll bar del trattore, inserire la cuffia di protezione alla presa di forza, non sporgersi da scale o cestelli, etc.)

avvertire il datore di lavoro in caso di problemi sui mezzi e attrezzature di lavoro (es. attrezzature elettriche con cavi “scoperti”, mezzi con organi in movimento “in vista” in seguito alla rottura dei carter, etc.).

Quando è obbligatoria la presenza del preposto?

Si specifica che il preposto è una figura che il datore di lavoro può (non necessariamente deve) prevedere nella sua azienda per svolgere le attività di controllo e supervisione delle lavorazioni, quando lo stesso datore di lavoro non sia in grado di svolgerle direttamente.

Il datore di lavoro non è quindi obbligato ad individuare il preposto ma, in assenza del preposto, le attività di controllo e supervisione devono essere svolte direttamente dal datore di lavoro stesso.

Ad esempio nelle aziende agricole con pochi lavoratori, dove il titolare si occupa in prima persona delle lavorazioni riuscendo quindi a sorvegliare personalmente su tutti gli operatori che lo affiancano nelle varie attività, sarà lui stesso considerato il preposto e non dovrà quindi provvedere a nominarne uno.

Il caso tipico potrebbe essere quello di un allevamento dove lavorano attivamente il datore di lavoro coadiuvato dai suoi famigliari e da alcuni operai agricoli comuni.

Diverso è il caso delle aziende agricole con molti lavoratori, dove il datore di lavoro non riesce a tenerli tutti sotto controllo poiché ad es. è sempre coinvolto in attività diverse dalla produzione (es. si occupa delle attività di vendita dei prodotti agricoli) oppure non può essere sempre presente nei luoghi di lavoro dove si trovano i suoi dipendenti (es. cooperative agricole con squadre di lavoratori impegnate nello stesso momento in attività presso clienti diversi).

In tal caso il datore di lavoro deve individuare il lavoratore preposto al controllo del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli altri lavoratori. Alcuni esempi di preposto potrebbero quindi essere il capo reparto in aziende vitivinicole e magazzini di lavorazione frutta, l’operaio agricolo che coordina le attività di vendemmia e raccolta frutta.

Anche nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro delle aziende che eseguono i lavori devono indicare al datore di lavoro committente il nominativo del personale che svolge la funzione di preposto, qualsiasi sia la dimensione dell’azienda.

corso

Che formazione deve avere il preposto?

La formazione del preposto prevede innanzitutto che il lavoratore individuato sia in regola con il corso lavoratori e che quindi sia in possesso degli attestati di formazione generale da 4 ore e rischio medio da 8 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

In aggiunta, prima di poter essere nominato preposto, il lavoratore dovrà frequentare un ulteriore corso specifico di 8 ore con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.

In seguito alla pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni, previsto entro il mese di giugno 2022, l’aggiornamento dovrà invece essere svolto ogni 2 anni.

Nei prossimi mesi, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti, verranno organizzati corsi specifici per preposti presso le sedi di Confagricoltura Cuneo. Al fondo del documento trovate i riferimenti da contattare per ricevere maggiori informazioni sui costi e le modalità di iscrizione.

Invitiamo le aziende a prendere contatti con le sedi di Confagricoltura per mettersi in regola prima dell’inizio dei lavori e dell’attività di controllo da parte degli organi competenti.

La seconda novità riguarda invece l’obbligo di registrazione delle attività di addestramento dei lavoratori che devono essere effettuate direttamente nei luoghi di lavoro.

Che cos’è l’addestramento?

L’addestramento è l’insieme delle attività eseguite direttamente in azienda per insegnare ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

A partire da gennaio l’addestramento potrà essere effettuato solamente da persona esperta (es. datore di lavoro, collega esperto), direttamente sul luogo di lavoro e dovrà essere registrato.

Alcuni esempi di addestramento sono i seguenti:

  • addestramento di un nuovo lavoratore all’utilizzo corretto di una attrezzatura o un impianto che non ha mai utilizzato come ad es. motosega, decespugliatore, forbici pneumatiche, imbottigliatrice, etichettatrice, tritacarne, etc.;
  • addestramento di lavoratore che ha appena concluso il corso per trattoristi e deve iniziare ad utilizzare il trattore aziendale con collegate le varie attrezzature portate e trainate. In questo caso anche se il lavoratore è in possesso del “patentino” obbligatorio per legge (Accordo Stato-Regioni del 2012), è importante effettuare anche un breve addestramento dove insegnarli come si utilizzano le attrezzature specifiche presenti in azienda; addestramento in seguito all’acquisto di un nuovo macchinario, che nessuno dei lavoratori e neanche il datore di lavoro hanno mai utilizzato. In questo caso è importante che l’addestramento venga fatto direttamente dal tecnico installatore o da un esperto della ditta produttrice (es. nuove linee di imbottigliamento vino, sgusciatura nocciole, etc.).

Come registrare l’attività di addestramento in modo corretto?

Per evitare sanzioni in caso di controllo è molto importante essere in grado di mostrare ai controllori i registri delle attività di addestramento. In allegato potete trovare un esempio di modulo da personalizzare con il timbro aziendale e compilare con i dati specifici:

  • nominativo dell’addestratore che può essere ad es. il datore di lavoro, il collega esperto, il tecnico installatore del nuovo impianto
  • nominativo del lavoratore che ha effettuato l’addestramento (si consiglia di compilare un modulo per ogni singolo lavoratore) con la mansione svolta (es. trattorista, potatore, cantiniere, etc.)
  • il tipo di attrezzatura utilizzata (es. motosega, decespugliatore, imbottigliatrice, etc.)
  • il luogo di addestramento (es. vigneto, frutteto, cantina)
  • il periodo di inizio e di fine addestramento
  • la firma da parte dell’addestratore e del lavoratore al termine dell’addestramento

Per aiutarvi a capire se la vostra azienda è obbligata alla nomina del preposto e per fornirvi indicazioni sulla corretta compilazione del registro di addestramento, vi invitiamo a contattare l’Ufficio Sicurezza e Formazione di Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:

Per le sedi di Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Savigliano: Stefano Ramero, Tel. 0171 692143 – 366 5989772 – ramero@confagricoltura.it

Per le sedi di Alba e Bra: Giulia Porello e Beatrice Barroero, Tel. 0173 281929 – porello@confagricoltura.it – barroero@confagricuneo.it

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