Tutte le imprese iscritte al Registro Imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese competente per territorio.
Le imprese inadempienti verranno sanzionate e verrà loro attribuito d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale.
Questo è quanto stabilisce l’ art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalle Camere di commercio sarà così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT.
Sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC.
Tutti potranno notificare atti all’impresa (es. Agenzia delle Entrate e altre PA, atti giudiziari etc.) e sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login
La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro.
Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e alla contestuale applicazione delle sanzioni.
Invitiamo le imprese che ancora non l’avessero fatto a comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese e chiederne l’iscrizione.
Le Unioni Agricoltori possono assistere le imprese per il rilascio della casella certificata e per la comunicazione al Registro Imprese.