Camera di Commercio: obbligatoria la comunicazione del domicilio digitale (PEC)

11.03.2022

Smart

Tutte le imprese iscritte al Registro Imprese che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, ovvero il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese competente per territorio.

Le imprese inadempienti verranno sanzionate e verrà loro attribuito d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale.

Questo è quanto stabilisce l’ art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalle Camere di commercio sarà così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT.

Sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC.

Tutti potranno notificare atti all’impresa (es. Agenzia delle Entrate e altre PA, atti giudiziari etc.) e sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login

La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro.

Le Camere di commercio sono prossime al rilascio d’ufficio dei domicili digitali e alla contestuale applicazione delle sanzioni.

Invitiamo le imprese che ancora non l’avessero fatto a comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese e chiederne l’iscrizione.

Le Unioni Agricoltori possono assistere le imprese per il rilascio della casella certificata e per la comunicazione al Registro Imprese.

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