La legge 215/2021, di conversione del D.L. N. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali (con compensi fino a 5.000 euro nell’anno solare).
L’avvio dell’attività di questi lavoratori deve essere preceduto da una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità previste per il lavoro intermittente (meglio noto come “a chiamata”).
In attesa che gli applicativi ministeriali del lavoro a chiamata/intermittente (mediante SMS o posta elettronica) vengano aggiornati, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 29/2022 pubblicata l’11 gennaio 2022, ha disciplinato che la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (si veda elenco completo alle pagine 6 e 7).
La comunicazione di avvio attività lavoro autonomo occasionale andrà inviata all’ITL di competenza tramite PEC. L’azienda può inoltrare tale documento autonomamente o, in alternativa, affidarsi ai nostri Uffici Fiscali.
Inoltre, si sottolinea che per i rapporti di lavoro autonomo occasionale instaurati per tramite di piattaforme digitali (es. L’Alveare che dice sì), la comunicazione di avvio attività deve entro il 20 del mese successivo alla prestazione.
Ambito di applicazione: soggetti interessati
Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e attivino rapporti che, in sostanza, sono quelle prestazioni meglio conosciuti come “con la ritenuta d’acconto”.
Più nello specifico, si tratta dei rapporti che si attivano con i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., vale a dire coloro che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
I rapporti esclusi dal nuovo obbligo
Sono esclusi dal nuovo obbligo di comunicazione preventiva:
- le collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO.);
- rapporti di lavoro con partita Iva (se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame);
- prestazioni occasionali (ex voucher);
- i normali rapporti di lavoro subordinati (dipendenti).
Modalità di comunicazione
In attesa che gli applicativi ministeriali del lavoro a chiamata vengano aggiornati, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 29/2022, ha disciplinato che la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
Quanto ai contenuti della comunicazione, la stessa che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso – lordo – qualora stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata oppure i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto (ad esempio la data di inizio della prestazione) possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.
Sanzioni
La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche se il rapporto di lavoro si protrarrà oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
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