Legge di bilancio: deroga al principio di prevalenza per gli IAP in caso di calamità naturali

21.01.2022

grandinata

Gli agricoltori italiani che, a seguito di una calamità naturale di intensità tali da incidere sul raccolto e di malattie che colpiscono il bestiame e le piante, subiscono un ridimensionamento della produzione, rischiando così di perdere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), potranno beneficiare di una deroga al principio di prevalenza, mantenendo in tal modo la qualifica.

Lo prevede un emendamento inserito in extremis nell’ambito della legge di bilancio per il 2022 (comma 988 dell’art.1, legge n. 234 del 30.12.2021).

Come è noto l’art. 2135 del Codice Civile consente agli imprenditori agricoli di svolgere le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, utilizzando anche prodotti acquistati da terzi, a condizione che questi ultimi non siano prevalenti.  Fino ad oggi però il mancato rispetto della condizione di prevalenza, anche se dovuto a cause di calamità naturali, comportava la perdita della qualifica di imprenditore agricolo con conseguenze estremamente penalizzanti sul piano delle agevolazioni fiscali, degli aiuti, dei contributi, etc.

Eventi calamitosi come quelli menzionati incidono sul valore della produzione dell’anno e potrebbero impedire di raggiungere la doglia prevista per la prevalenza, per ragione che non dipendono dalla volontà dell’imprenditore, ma da fattori esterni non controllabili. Così, il legislatore ha voluto eliminare tale anomalia e col comma 988 della legge di bilancio per il 2022 ha introdotto una deroga, in virtù della quale si conferma la qualifica di IAP, in attesa della ripresa produttiva.

Affinché ciò si verifichi è necessario che le autorità competenti (regioni e Mipaaf) dichiarino lo stato di emergenza di cui al decreto legislativo 102/2004 (Fondo di solidarietà nazionale) e che entro tre anni dall’evento avverso, l’azienda agricola torni in uno stato di normalità.

Riportiamo qui di seguito il testo del comma 988 dell’art. 1, legge n. 234 del 30.12.2021:

“988. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.”

Nel comma viene prevista la sospensione dalla verifica della prevalenza per i produttori agricoli colpiti da calamità. In particolare la qualifica di imprenditore agricolo permane anche se, a causa di calamità naturali, eventi epidemiologici, epizoozie o fitopatie, l’agricoltore non riuscisse a rispettare il criterio della prevalenza di cui all’art. 2135 del Codice Civile.

La limitazione del comparto agronomico di riferimento a cui i beni acquistati da terzi devono appartenere rappresenta il criterio di connessione con l’attività agricola. Ad esempio, un produttore viticolo, in presenza degli eventi naturali avversi, non potrà approvvigionarsi di formaggi o latticini nell’ambito di tale nuova disposizione.

L’applicazione della norma dipenderà comunque dal suo coordinamento con le altre disposizioni che regolano le attività del settore agricolo, prime fra tutte quelle che riguardano la qualifica di imprenditore agricolo professionale per la quale è richiesto l’impegno di almeno il 50% del tempo di lavoro in attività agricole e il ricavo dalle stesse di almeno il 50% del reddito.

In questo caso la commercializzazione di prodotti di terzi senza alcuna attività di manipolazione o trasformazione e senza il rispetto della prevalenza non può essere assorbita dal reddito agrario, generando un reddito d’impresa. Tale reddito, attualmente, se non rispetta i limiti previsti per la qualifica IAP, determina la perdita dello status di imprenditore agricolo professionale.

 Si attendono, quindi, precisazioni dall’Agenzia delle Entrate sull’interpretazione della norma e sulla sua applicazione. Seguiranno aggiornamenti in merito.

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