Secondo quanto previsto dalla Manovra di Bilancio per il 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge 15 giugno 1984, n. 240, saranno inclusi nella NASPI. La modifica legislativa andrà probabilmente in porto dal 1° gennaio 2022.
Per quanto riguarda invece la disoccupazione agricola, come ogni anno, ne avranno diritto i lavoratori agricoli dipendenti: operai o salariati agricoli con contratto a tempo determinato o indeterminato che lavorano solo per parte dell’anno.
Per richiederla bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per il 2021, o contratto a tempo indeterminato per parte del 2021;
- almeno due anni di anzianità contributiva nel settore dell’agricoltura;
- almeno 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio.
Grazie alla disoccupazione agricola, entro il limite massimo di 365 giornate annue, vengono coperte un numero di giornate pari a quelle lavorate, da cui vanno
detratte quelle di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, quelle di lavoro in proprio, quelle indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità infortunio, etc.) e quelle non indennizzabili (es: espatrio definitivo, etc.).
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento per gli operai agricoli a tempo determinato (con contributo di solidarietà del 9% applicabile per massimo di 150 giornate) e del 30% della retribuzione effettiva per operai agricoli a tempo indeterminato.
In riferimento alla disoccupazione agricola 2022, pena la decadenza dal diritto, la domanda va presentata in via telematica entro il 31 marzo 2022. In caso di familiari a carico (es: coniuge, figli) contestualmente può essere avanzata anche la richiesta degli assegni al nucleo familiare.
Tuttavia, in considerazione dell’avvio a partire dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico e universale, si attendono gli aspetti applicativi che devono essere ancora chiariti dall’INPS.
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