Quota 100 è un sistema per l’accesso alla pensione che permette di anticipare l’uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l’età del lavoratore e il numero di anni di contributi accreditati è 100 (ad esempio 62 anni di età e 38 di contributi o 63 anni di età e 37 di contributi). Il sistema era presente in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012.
Il decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, emanato dal Governo Conte 1, aveva previsto l’istituzione di Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021. Tale provvedimento, nella forma attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2021, non dà la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100, ma fissa l’età minima di 62 anni e 38 di contributi.
Il periodo sperimentale sta per scadere e si avvicina il momento per il Governo di decidere tra le possibili opzioni per il futuro (prorogare la misura con la prossima legge di bilancio; lasciarla scadere, risparmiando quasi 7 miliardi di euro sulla spesa messa a bilancio; mettere in campo una misura correttiva che consenta un passaggio graduale tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo).
In mancanza d’interventi, dal primo gennaio dell’anno prossimo si potrà andare in pensione di vecchiaia a 67 anni (lo stesso limite per uomini e donne), oppure anticipata, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 per le donne.
In attesa di conoscere le decisioni del Governo, ricordiamo qui di seguito quali sono le caratteristiche, i requisiti per l’accesso e i limiti per chi intende usufruire di Quota 100 che è ancora possibile richiedere entro la scadenza di dicembre 2021.
Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi
La pensione con Quota 100 può essere richiesta da chi matura 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021. Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.
Per il requisito di 62 anni non si applicheranno fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).
Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l’isopensione o forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Sono esclusi anche: personale militare Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .
I versamenti contributivi possono essere stati effettuati in tutte le gestioni Inps, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti per periodi non coincidenti tra più gestioni (assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, Gestione Separata autonomi). Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni sono validi tutti i tipi di contributi: obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.
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