Qualità dell’aria e abbruciamento dei residui colturali: chiarimenti nella nota della Regione Piemonte

12.11.2021

abbruciamenti

Pubblichiamo un estratto della nota della Regione Piemonte che intende fare chiarezza sui divieti di abbruciamento residui colturali. Sin dal 2014 è attiva nei confronti dell’Italia una Procedura d’Infrazione per i ripetuti superamenti dei limiti di concentrazione delle polveri sottili, o particolato fine (PM10 e PM2,5), nell’aria durante la stagione invernale; ciò riguarda in particolare la Pianura padana, e pertanto anche il Piemonte.

Il particolato fine ha una genesi complessa, a cui concorrono in modo significativo, insieme agli inquinanti tipici di altri settori produttivi, anche le combustioni all’aperto. In risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, per ridurre il rischio di una pesante sanzione economica che verrebbe imputata ai Fondi europei, tra cui lo Sviluppo Rurale, la Giunta regionale ha approvato con DGR del 26 febbraio 2021, n. 9-2916, “Disposizioni Straordinarie per la Tutela della Qualità dell’Aria”, relative ai settori dei trasporti, del riscaldamento civile e ad alcune attività agricole, con l’obiettivo di ridurne le emissioni in atmosfera. I vincoli previsti si applicano solo ai Comuni interessati dalla Procedura d’Infrazione, ovvero quelli ricadenti nelle zone classificate IT0118, IT0119 e IT0120 dall’Allegato I alla DGR del 30 dicembre 2019, n. 24-903, nel solo periodo dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno, e consistono in:

Vincoli strutturali, attivi tutti i giorni del periodo 15/9-15/4:

Divieto di combustione all’aperto di paglie e residui colturali. Sono fatte salve le esigenze connesse ad emergenze fitosanitarie (dichiarate tali dall’Autorità fitosanitaria competente). In risicoltura, il divieto di combustione delle paglie decorre già dal 1/9; sono fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

Vincoli temporanei, attivi solo nei giorni in cui il semaforo di qualità dell’aria è arancione o rosso:

Divieto di accensione di falò, barbecue, fuochi d’artificio e qualsiasi altra forma di combustione all’aperto. Il semaforo, aggiornato da ARPA Piemonte 3 volte a settimana (lun-mer-ven), è consultabile a questa pagina. E’ possibile verificare a posteriori il colore del semaforo, per data e per Comune, a questa pagina.

I Comuni ricadenti nelle zone classificate IT0121 (ovvero tutti quelli non ricadenti nelle zone classificate IT0118, IT0119 e IT0120) non sono coinvolti dalle Disposizioni Straordinarie, ma vi si applica la Legge Regionale 15/2018 “Legge quadro in materia di incendi boschivi’”, che all’art. 10 prescrive il divieto di combustioni all’aperto dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, fatte salve eventuali deroghe per il solo abbruciamento dei residui colturali, concesse con ordinanza dal Sindaco per un massimo di 30 gg, anche non consecutivi, purché non si ravvisino condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, né rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

Che differenza c’è tra limitazioni strutturali e limitazioni temporanee?

Le limitazioni strutturali sono provvedimenti che discendono dai Piani Regionali di Qualità dell’Aria; quando si superano i limiti imposti a tutela della salute dei cittadini, obbligano a prendere misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Le limitazioni strutturali sono attuate in modo stabile per lunghi periodi (in Piemonte, la stagione invernale), al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei diversi comparti (civile, produttivo, agricolo, energia, ecc.).

Le limitazioni temporanee sono provvedimenti di carattere emergenziale, assunti per scongiurare il superamento dei valori limite di inquinanti in atmosfera; in Piemonte si attuano, nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 aprile, solamente quanto è previsto il superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre o cinque giorni consecutivi, con il “Semaforo di qualità dell’aria” di colore arancione (Livello di allerta 1) o rosso (Livello di allerta 2). Le limitazioni temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno del controllo seguente.

Per ulteriori info consultare la pagina: https://aria.ambiente.piemonte.it

Facebooktwitterpinterestmail