È stata prorogata al 31 ottobre la scadenza per fare domanda di assegno unico con retroattività ai mesi precedenti (“assegno ponte”). Lo ha previsto una Nota di aggiornamento al Def approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 settembre.
La scadenza era fissata al 30 settembre, ma ora la norma ha stabilito una proroga dei termini a fine ottobre per permettere di fare domanda a chi non è ancora riuscito.
L’assegno temporaneo 2021 è rivolto solo alle categorie che non ricevono già gli assegni nucleo famigliare e ha precisi limiti ISEE. Ma attenzione: il nuovo sostegno per le famiglie con figli è stato introdotto SOLO per il periodo luglio- dicembre 2021.
A CHI SPETTA L’ASSEGNO “PONTE”
L’Assegno temporaneo per i figli 2021 è erogato per i figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. Spetta, quindi, alle seguenti categorie:
- Ai lavoratori autonomi (CD/IAP, Artigiani e Commercianti);
- Soggetti inoccupati o incapienti;
- Percettori del reddito di cittadinanza;
- Nuclei familiari che non beneficiano degli ANF per mancanza di uno o più requisiti di legge.
Inoltre, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, sotto il limite di 50mila euro annui.
GLI IMPORTI DELL’ASSEGNO
L’importo mensile è determinato sulla base dei livelli di ISEE e al numero dei figli a carico. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale l’assegno non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
La domanda di Assegno temporaneo può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà, poi, essere inoltrata a partire dal 1° Luglio una sola volta per ciascun figlio. Bisogna, però, prestare molta attenzione alle tempistiche di presentazione dell’istanza, perché il momento della richiesta fa la differenza. Infatti, le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 daranno diritto anche agli arretrati, mentre, per le domande avanzate oltre questa data, l’assegno temporaneo per i figli spetterà solo dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre 2021.
Gli uffici del Patronato Enapa sono a vostra disposizione per illustrarvi tutta la documentazione necessaria per la predisposizione modelli ISEE e successivo inoltro della domanda dell’Assegno ponte. Si ricorda, inoltre, che data la numerosa documentazione da produrre per il calcolo dell’ISEE, è necessario prenotare un appuntamento con largo anticipo presso gli uffici CAF Confagricoltura.
Per ulteriori informazioni contatta l’ufficio Enapa più vicino:
- ufficio di Cuneo: 0171 692143 – cuneo@enapa.it
- ufficio di Alba : 0173 281929 – alba@enapa.it
- ufficio di Saluzzo: 0175 217120 – saluzzo@enapa.it
- ufficio di Savigliano: 0172 712372 – savigliano@enapa.it
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