Green pass: obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre

21.09.2021

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Approvato il 16 settembre il decreto che estende l’obbligo del possesso di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di tutti i lavoratori pubblici e privati (compresi gli autonomi, Coltivatori diretti e IAP ) a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021

L’obbligo vale per tutti i tipi di rapporto di lavoro (dipendenti, tirocinanti, collaboratori apprendisti), il decreto spiega anche che non necessariamente la prestazione deve essere retribuita per poter far scattare l’obbligo del green pass (quindi anche collaborazioni gratuite di parenti, scambio di manodopera, vendemmia turistica). Viene specificato, infatti, che la disposizione si applica “altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni” (cooperative di lavoro).

 

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS?

Allo stato attuale il green pass si ottiene automaticamente nei seguenti casi e la durata della certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata:

In caso di vaccinazione:

  • per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazionee avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva
  • nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni
  • nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione

Nei casi di tampone antigenico negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. Nei casi di tampone molecolare negativo la validità sarà di 72 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente.

Il nuovo decreto stabilisce che dal 15 ottobre il green pass lo si potrà già ottenere subito dopo la prima dose dei vaccini che ne richiedono due. Il periodo di validità della certificazione è inoltre stato portato a 12 mesi.

 

CHI CONTROLLA LA VALIDITÀ DEL GREEN PASS DEI LAVORATORI?

Per i dipendenti privati saranno i datori di lavoro a dover garantire il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre dovranno essere definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

I controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione.

A tal proposito si resta in attesa della pubblicazione di chiarimenti da parte del Governo in quanto al momento non è ancora chiaro se il controllo dovrà essere fatto necessariamente da una persona fisica con la app Verifica-C19 da installare su smartphone (https://www.dgc.gov.it/web/app.html) o se ad esempio potranno essere utilizzati degli scanner automatici che faciliterebbero il compito per l’accesso in aziende con un numero elevato di lavoratori o che operano su turni.

I datori di lavoro dovranno inoltre nominare con atto scritto i soggetti (dipendenti o il titolare stesso) incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per chi effettua prestazioni esterne il controllo spetta al proprio datore di lavoro (quindi in caso di società che svolgono lavori presso terreni di terzi è il titolare della società/cooperativa responsabile del controllo dei propri lavoratori).

In ogni caso consigliamo fin da oggi a tutti i datori di lavoro di iniziare ad informare i propri lavoratori dipendenti sull’entrata in vigore di tali obblighi e soprattutto su quali saranno le sanzioni che scatteranno automaticamente per chi sarà sprovvisto del green pass.

 

QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LE REGOLE?

Il lavoratore dipendente che non avrà il green pass sarà sospeso. Tale provvedimento non avrà conseguenze disciplinari ed il lavoratore manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Oltre alla sospensione lavoratore che viola l’obbligo rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro che non disporranno controlli e verifiche rischieranno una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Visto il continuo evolversi della normativa, per ricevere informazioni sempre aggiornate e chiarimenti specifici, vi invitiamo a contattare l’Ufficio Sicurezza, Qualità e Certificazioni Alimentari di Confagricoltura Cuneo (ramero@confagricuneo.it – 0171692143 – 3665989772)

 

 

 

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