L’Inps, con la circolare n. 130 del 31 agosto 2021, ha rilasciato il nuovo modulo di domanda per l’esonero contributivo di cui all’art. 222, comma 2, L. n. 77/2020 – spettante ai datori di lavoro appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura – fissando il nuovo termine di presentazione delle domande al 30 settembre 2021.
Come si ricorderà, l’Istituto aveva disposto – con il messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021 – la sospensione del modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” per la presentazione della domanda di esonero contributivo straordinario del primo semestre 2020, proprio al fine di apportare le necessarie modifiche per la semplificazione della procedura di autorizzazione dell’esonero, sulla base di quanto condiviso dall’Istituto stesso con i Ministeri dell’Agricoltura e del Lavoro e delle intervenute novità normative (art. 19, comma 2–bis, D.L. n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021).
La circolare 130 stabilisce, tra l’altro, che le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021 e che le aziende che non hanno versato alle scadenze previste i contributi relativi al primo e secondo trimestre 2020 (16 settembre e 16 dicembre 2020) dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta – nella nuova misura ricalcolata dall’Inps – entro 30 giorni dalla comunicazione tramite Pec che autorizza in via definitiva lo sgravio. Le aziende che invece hanno regolarmente corrisposto i contributi relativi al primo e secondo trimestre 2020 potranno richiedere la compensazione delle somme pagate in eccesso con i contributi futuri utilizzando i moduli telematici disponibili nel cassetto previdenziale.
Gli Uffici Paghe delle Unioni Agricoltori provvederanno a contattare le aziende che usufruiscono del servizio di gestione del personale dipendente per gli adempimenti del caso.