ll Consiglio dei Ministri, nella seduta di giovedì 22 luglio, ha approvato un nuovo Decreto che stabilisce le regole relative all’uso del Green Pass a cui dovranno attenersi cittadini e operatori economici a partire dal 6 agosto.
Si forniscono pertanto le prime indicazioni sull’applicazione del Green Pass al settore agrituristico secondo la normativa attualmente vigente, riservandoci di tornare sull’argomento in maniera più approfondita.
A partire dal 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
- certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2, e che hanno una validità di 6 mesi
- oppure se si effettua un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2, e che ha una validità di 48 ore
AGRITURISMI CON RISTORAZIONE (AL CHIUSO)
Il Green Pass deve essere richiesto ai clienti per l’accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso. Il Green pass non è quindi richiesto per servizi di ristorazione svolti all’aperto.
AGRITURISMI CON ALLOGGIO
Nel DPCM del 17 giugno si riportano le strutture ricettive (es. agriturismi con alloggio o agricampeggio) tra quelle che devono verificare la validità dei certificati verdi nei casi in cui questo sia obbligatorio per l’accesso a determinati servizi.
In base a tale norma e all’ultimo DL dello scorso 22 luglio dunque, tali certificati devono essere richiesti anche dalle strutture ricettive nei seguenti casi:
- Attività ricettive che prevedano servizi di ristorazione o prima colazione al chiuso
- Attività ricettive che prevedano contestualmente attività di convegni, matrimoni ed eventi successivi a feste civili e religiose, anche se svolte all’aperto
- Attività ricettive con piscine, centri natatori, palestre, centri benessere limitatamente alle attività al chiuso
Secondo le norme al momento vigenti, i gestori delle strutture ricettive che prevedono solo il pernottamento non sono quindi obbligati a controllare se gli ospiti siano in possesso della certificazione verde Covid-19.
MATRIMONI ED EVENTI CONSEGUENTI A FESTE CIVILI E REGLIGIOSE
Per quanto concerne i matrimoni ed altri eventi conseguenti a feste civili e religiose ricordiamo invece che è obbligatorio il possesso del Green Pass non solo al chiuso ma anche per i servizi svolti all’aperto e che questo, come indicato nell’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021, deve essere verificato dai titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi oppure da loro delegati.
LA VERIFICA
Il Dpcm del 17 Giugno scorso prevede che la verifica dell’autenticità del certificato debba essere effettuata anche dal proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
Chi volesse pertanto delegare a terzi (ad esempio a uno o più dipendenti) la verifica del possesso della Certificazione Verde, deve predisporre apposita delega (in allegato esempio di modulo da utilizzare per la delega).
La verifica dell’autenticità del certificato deve essere effettuata, nel rispetto della privacy, esclusivamente tramite l’app VerificaC19 (che si può scaricare gratuitamente da Appstore o Google Playstore). L’app funziona anche in assenza di connessione internet.
Nello specifico l’app VerificaC19 permette di inquadrare il codice QR sul certificato verde che può essere mostrato in forma cartacea o salvato direttamente come immagine sul telefono cellulare del cliente.
Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un simbolo verde sul proprio dispositivo mobile (vedi esempio su immagine successiva) e i dati anagrafici del possessore: nome e cognome e data di nascita. Se il certificato non è valido, il verificatore vedrà soltanto un simbolo rosso sul proprio dispositivo mobile (vedi esempio su immagine successiva) e non dovrà pertanto consentire l’accesso all’interno della struttura da parte del cliente.
Ricordiamo che il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità e che non è possibile registrare i dati visualizzati o tenere copie di qualsiasi natura dei certificati verdi Covid mostrati dai clienti.
Immagine esempio controllo Green Pass
LE SANZIONI
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Per agevolare l’informazione ai clienti sull’obbligo del Green Pass, Confagricoltura CUNEO ha predisposto appositi cartelli informativi sull’obbligo del Green Pass (vedasi esempi in allegato).
Es. cartello_1 – Obbligo Green Pass
Es. cartello_2 – Obbligo Green Pass
Modulo delega -Controllo Green Pass
Visto il continuo evolversi della normativa per informazioni e chiarimenti vi invitiamo a contattare l’Ufficio Sicurezza, Qualità e Certificazioni Alimentari di Confagricoltura Cuneo (ramero@confagricuneo.it – 0171692143 – 3665989772)