A partire dal 31 marzo prossimo sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica, oltre che nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza (il cui avvio è stato stabilito dal 6 giugno 2014), anche nei confronti delle altre amministrazioni pubbliche.
Per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui utilizzo è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. L’accettazione del destinatario può essere espressa, tacita o desunta dal comportamento concludente (es. pagamento della fattura).
Sulla fattura elettronica, che comunque dovrà contenere i dati obbligatori comuni a tutte le fatture, dovrà essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del mittente, per garantirne l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. In particolare l’autenticità dell’origine, e l’integrità del contenuto possono essere garantiti, oltre che con all’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente, anche mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, con sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.
La fattura elettronica va tenuta distinta dalla fattura cartacea che può essere spedita anche con posta elettronica, ma per la quale è necessario la sua materializzazione su un documento cartaceo, nonché la sostanziale corrispondenza di contenuto tra l’esemplare dell’emittente e quello del ricevente. Le fatture elettroniche, trasmesse e ricevute in forma elettronica devono essere necessariamente conservate in forma elettronica. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri uffici.