Riaperture graduali: il nuovo decreto legge del 18 maggio 2021

19.05.2021

covid, virus, coronavirus

ll Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge 18 maggio 2021 n.65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce nuovi “allentamenti” delle restrizioni per l’emergenza COVID-19.

Riguardo al nuovo decreto-legge facciamo riferimento a quanto indicato nel Comunicato stampa n. 19 del Consiglio dei Ministri.

In considerazione “dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale” – il testo del decreto-legge modifica innanzitutto i parametri di ingresso dei territori nelle “zone colorate” (gialle, arancioni, rosse) in modo che assumano “principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”.

Veniamo ad alcune delle graduali modifiche, come riportato nel Comunicato, che riguardano le cosiddette nelle “zone gialle”:

  • dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza”.

Ricordiamo che per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza erano già previste deroghe al divieto di formazione in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 e del nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

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