L’articolo 10 del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro. Tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
COME FARE DOMANDA
Chi ha fruito dell’indennità prevista dal decreto Ristori (decreto legge 137/2020) non deve presentare una nuova domanda per accedere al sostegno di 2.400 euro. Chi non ha beneficiato della precedente indennità ed è in possesso dei requisiti può presentare domanda entro il 31 maggio 2021.
Ma veniamo ad analizzare i requisiti richiesti dal decreto per richiedere l’indennità di 2.400,00 e le ulteriori precisazioni fornite dall’INPS.
Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali:
- che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- che non siano titolari di pensione alla data del 23 marzo 2021, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data del 24 marzo 2021.
Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali:
- che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- che non siano titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto- legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- che non siano titolari di pensione.
Lavoratori intermittenti:
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- che non siano titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto- legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- che non siano titolari di pensione.
Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatori:
L’indennità è riconosciuta a quei lavoratori che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) siano stati:
- titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile;
- non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021;
- già iscritti alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale (1° gennaio 2019- 23 marzo 2021) di almeno un contributo mensile.
Incaricati alle vendite a domicilio:
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D. Lgs 114/1998 con:
- reddito per l’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000;
- titolari di partita IVA attiva;
- iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità di pensione alla data del 23 marzo 2021 e di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.Di seguito la relativa circolare INPS Circolare inps 65 del 19 aprile 2021
Gli uffici del Patronato Enapa sono a tua disposizione per la presentazione della domanda. L’assistenza è gratuita.
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- ufficio di Savigliano: 0172 712372 – savigliano@enapa.it
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