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E’ stato pubblicato il 23 Aprile 2021 il regolamento UE n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini detenuti da parte degli operatori.

Tale regolamento, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429 in materia di tracciabilità di determinati animali detenuti dagli allevatori, ha introdotto una nuova disciplina relativa ai termini e alle procedure per la trasmissione, da parte degli operatori, di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini nella Banca dati nazionale (BDN).

In particolare, l’art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/520 stabilisce che “Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all’articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi”.

Alla luce della sopra citata normativa regolamentare, a partire dal 21 aprile 2021, le informazioni relative ai movimenti, alle nascite e ai decessi dei capi bovini, ovini, caprini e suini devono essere registrate in BDN entro il termine perentorio di sette giorni dall’evento.

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