Mercoledì 21 aprile il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.
Il provvedimento entrerà in vigore lunedì 26 aprile; lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 luglio. Il coprifuoco, per il momento, è confermato alle ore 22. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni che debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
In attesa della pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale, di seguito si riporta una sintesi del provvedimento sugli aspetti di nostro interesse; inoltre è possibile consultare le slide pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Certificazioni verdi
Il decreto prevede l’introduzione, su tutto il territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Zone gialle
Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure previste e a quelle introdotte dal presente decreto.
Spostamenti
Da lunedì 26 aprile 2021 saranno consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, saranno consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, sarà consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si sposteranno potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, sarà consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non saranno invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
Bar e ristoranti
Sempre da lunedì 26 aprile 2021, nella zona gialla saranno consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resterà consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, sarà consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021 saranno consentiti i convegni e i congressi. Sarà consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma sarà comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Di seguito il link alle slide del Governo https://www.dropbox.com/s/2dgfdt1kgno7l5b/Decreto_Riaperture_210421.pdf?dl=0