Decreto Sostegni, pubblicate le disposizioni per chiedere il contributo a fondo perduto

31.03.2021

Monete

Con il provvedimento n. 77923/2021 del 23 marzo scorso il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza recante le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni).

Le aziende che hanno affidato la tenuta della contabilità a Confagricoltura Cuneo verranno informate dagli uffici sulla possibilità di ottenere il contributo.

Inoltre, invitiamo gli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7000,00 euro, esonerati da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo, a contattare i nostri uffici per verificare il possesso dei requisiti per accedere al sostegno.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
  • dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono esclusi dal diritto alla percezione del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni 23.03.2021);
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 23.03.2021); si precisa che questa esclusione, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
  • gli enti pubblici (articolo 74 Tuir);
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

Per poter accedere al contributo, è necessario rispettare i seguenti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021, ossia per coloro che non hanno l’anno d’imposta coincidente con l’anno solare) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver registrato nel 2020 un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili dell’anno 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili del 2020, una delle seguenti percentuali, commisurate all’ammontare dei ricavi/compensi:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro;
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro;
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per semplificare [(fatturato 2019:12) – (fatturato 2020:12)] x percentuale commisurata ai ricavi.

Ai fini dell’individuazione dei ricavi/compensi, per i soggetti titolari di reddito agrario e di attività connesse (comprese le società semplici e gli enti non commerciali) si fa riferimento al volume d’affari, (campo VE 50 del modello di dichiarazione IVA 2020).

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019 (es. imprenditori agricoli esonerati, ex art. 34, c. 6, del DPR n. 633/72). In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti egli intercalari della dichiarazione IVA.

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo), nel presupposto che comunque vi sia stato un calo del fatturato medio mensile almeno pari al 30%.

L’ammontare del contributo richiesto non potrà, in ogni caso, essere superiore i 150 mila euro.

Il contributo può essere richiesto, a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, attraverso la presentazione di un’istanza, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, da parte degli stessi soggetti che ne abbiano diritto ovvero tramite un intermediario (per esempio i nostri uffici di Agrimpresa), delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Per maggiori informazioni contattate i nostri Uffici Iva:  

  • ufficio di Cuneo: 0171 692143 – cuneo@enapa.it
  • ufficio di Alba : 0173 281929 – alba@enapa.it
  • ufficio di Saluzzo: 0175 217120 – saluzzo@enapa.it
  • ufficio di Savigliano: 0172 712372 – savigliano@enapa.it
  • ufficio di Mondovì: 0174 42071 – mondovi@enapa.it
  • ufficio di Bra: 0172 244484 – bra@confagricuneo.it
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