IVA su prestazioni offerte da fattorie didattiche verso privati

15.03.2021

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L’art. 10, n. 20 del DPR. n. 633/1972 stabilisce che sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (…)”. La disposizione contenuta nel sopra richiamato articolo, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina, pertanto, l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA, al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo, e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Come specificato da vari documenti di prassi (Ris. n. 77/E/2001), la terminologia “istituti o scuole” utilizzata dalla norma ha valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’elencazione tassativa di soggetti ammessi a fruire dell’esenzione ai fini IVA.

Per ciò che attiene al requisito relativo al riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni, tale condizione si ritiene ugualmente soddisfatta, e l’esenzione operante, se, in base alle disposizioni vigenti, il riconoscimento viene effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un’altra amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica.

In materia di fattorie didattiche, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di esprimersi con Risoluzione n. 53/E/2007, in uno specifico caso dove ha concluso che l’esenzione IVA torna applicabile “in quanto risulta soddisfatto, sia il requisito oggettivo, trattandosi di prestazioni la cui natura educativa e didattica discende dai programmi statali e regionali in materia di educazione alimentare, sia quello soggettivo del riconoscimento che è stato conferito alle Fattorie Didattiche attraverso l’iscrizione delle stesse nel relativo Albo della Regione, che definisce e valuta ciascuna offerta formativa”.
Ciò premesso, con Ris. n. 205/2002 l’amministrazione finanziaria ha anche precisato che l’esenzione IVA deve ritenersi applicabile, una volta ottenuto il riconoscimento da pubbliche amministrazioni che deve riguardare specificamente il corso, educativo o didattico, che l’organismo intende realizzare.

Pertanto, stante l’attuale assetto normativo e di prassi amministrativa, l’esenzione IVA per i servizi didattici, in assenza dello specifico riconoscimento delle attività didattiche, non risulta applicabile. L’eventuale iniziativa volta ad introdurre una modifica legislativa, per equiparare il trattamento IVA per le prestazioni didattiche svolte nei confronti dei privati senza i requisiti di cui sopra, a quelle delle stesse prestazioni offerte in convenzione con le scuole, si pone di difficile attuazione in quanto dovrebbe superare gli ostacoli della previsione di cui alla citata direttiva comunitaria.

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