Proroga certificati prodotti fitosanitari e modalità di svolgimento corsi – comunicazioni scadenza certificati

18.02.2021

Fitofarmaci

L’art. 224, comma 5 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) stabilisce che: “In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di  rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Il MIPAAF, con Nota n. 9399747 del 28.12.2020, ha comunicato alle Regioni l’interpretazione di tale norma, anche con riferimento ai certificati con scadenza nel periodo emergenziale successiva al 31.12.2020. In base alle disposizioni sopra citate e fatte salve nuove disposizioni di legge nazionale, tenendo conto che il D.l. 14.1.2021, n. 2, attualmente in vigore, ha prorogato lo stato di emergenza al 30.4.2021:

- La validità dei certificati rilasciati dal 1.1.2016 al 30.4.2016 è prorogata di dodici mesi;
- I certificati in scadenza dal 1.5.2021 mantengono la loro scadenza naturale;
I certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 30.4.2015, che già hanno beneficiato della proroga prevista dalla l. 77/2020 e che conseguentemente verranno a scadenza entro il 30.4.2021, sono prorogati fino al 29.7.2021, qualora al 30.4.2021, data di attuale termine dello stato di emergenza, venga dichiarata la sua definitiva cessazione.

SVOLGIMENTO CORSI IN MODALITA’ FAD
Si ricorda che il DPCM 14.1.2021, in vigore fino al 5.3.2021, all’art. 1 comma 10, lettera s) stabilisce, fra l’altro, che “I corsi di formazione pubblici e privati  possono svolgersi solo con modalità a distanza”. I corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo di certificati di abilitazione collegati ai prodotti fitosanitari possono pertanto essere tenuti esclusivamente in modalità FAD.

SVOLGIMENTO CORSI PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI
Si ricorda che i corsi per il rinnovo dei certificati devono essere strutturati in modo specifico o per utilizzatori professionali, o per consulenti o per distributori. Saranno autorizzati corsi che trattano gli argomenti indicati alternativamente o al paragrafo “Utilizzatori professionali”, o al paragrafo “Consulenti”, o al paragrafo “Distributori” di cui al capitolo “Corsi di aggiornamento per rinnovo certificati di abilitazione” dell’Allegato 2 della DGR 44-645 del 24 novembre 2014. Non saranno pertanto autorizzati corsi finalizzati indifferentemente al rilascio di più tipologie di certificati. Si ricorda inoltre che il rilascio del nuovo certificato di abilitazione può essere richiesto solo a partire da 6 mesi prima della data di scadenza del certificato di abilitazione da rinnovare

SVOLGIMENTO CORSI IN MODALITA’ FAD PER NON RESIDENTI
Con la Nota n. 836 del 13.1.2021, la Regione ha richiamato quanto disposto con D.D. n. 224 del 13.4.2015 ed in particolare al punto 3.2 del provvedimento, che recita: “…. per i partecipanti ai corsi fuori Regione, l’Ente competente può rilasciare il certificato a condizione che l’allievo abbia frequentato il corso in territorio piemontese”, per precisare che tale disposizione non è valida per i corsi tenuti in modalità FAD, ovvero che per i residenti fuori regione è necessaria la presenza fisica dell’allievo sul territorio piemontese. Tale limitazione si applica esclusivamente ai corsi finalizzati al rilascio ex novo dei certificati; i corsi di rinnovo relativi a certificati rilasciati dalla Regione Piemonte possono invece essere frequentati in modalità FAD anche da utenti non residenti sul territorio regionale. Si precisa, inoltre, che possono accedere ai corsi di rilascio in FAD per utilizzatori professionali anche coloro che, pur non essendo residenti in Piemonte, sono titolari, soci o dipendenti di aziende agricole con fascicolo aziendale in Piemonte.

 

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